Ordinanza n. 126/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Ministero dell’Interno, emesso e notificato in data 30 settembre 2025, con il quale veniva comunicato all’odierno ricorrente la revoca del nulla osta rilasciato per l’assunzione di lavoratore straniero; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 aprile 2026: del provvedimento di riesame prot. 12693, emesso dalla Prefettura di Macerata in data 20 febbraio 2026 e notificato in pari data, con il quale veniva comunicato all’odierno ricorrente la revoca del nulla osta rilasciato (doc. n.12), e di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'assunzione di un lavoratore straniero, confermata in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale notificato il 30 settembre 2025, con cui le era stata comunicata la revoca del nulla osta rilasciato per l'assunzione di un lavoratore straniero, e, con motivi aggiunti, il provvedimento di riesame della Prefettura di Macerata del 20 febbraio 2026, che aveva confermato la revoca. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'Amministrazione ha adottato la revoca in via automatica, per il solo decorso dei termini previsti dall'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, senza che la pratica fosse stata confermata dal datore di lavoro. Non risultavano, invece, ulteriori motivi ostativi, in particolare di natura sostanziale. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati, rappresentando la chiara intenzione di concludere il contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare riproposta con i motivi aggiunti, ritenendo sussistente un fumus boni iuris derivante dall'automatismo della revoca e dalla mancanza di ulteriori ragioni ostative sostanziali. Ai fini cautelari, il Collegio ha attribuito rilievo alla novità e complessità della disciplina applicabile e alla scarsa chiarezza delle istruzioni rivolte al pubblico circa il computo dei termini, già valorizzate dalla Sezione nell'ordinanza n. 19/2026. La misura è stata concessa non mediante mera sospensione, ma disponendo il rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno temporaneo fino alla definizione del giudizio di merito. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica dell'8 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
senza che la pratica fosse stata confermata dal datore di lavoro
Il decorso dei termini previsti dalla disposizione aveva costituito il solo presupposto dell'automatica revoca del nulla osta; il TAR ha ritenuto meritevole di tutela cautelare la situazione in cui non risultino ulteriori motivi ostativi sostanziali e il datore abbia manifestato una chiara intenzione di concludere il contratto di soggiorno.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della concessione delle misure cautelari richieste in via incidentale.
Massime di principio
- In presenza di una disciplina nuova e complessa, accompagnata da istruzioni poco chiare circa il computo dei termini, il mero decorso del termine previsto per la conferma della pratica non giustifica automaticamente, in sede cautelare, la revoca del nulla osta all'assunzione di un lavoratore straniero quando non emergano ulteriori motivi ostativi sostanziali.
- La chiara intenzione del datore di lavoro di concludere il contratto di soggiorno costituisce elemento rilevante ai fini della tutela cautelare contro la revoca del nulla osta fondata esclusivamente sul decorso del termine.
- Il giudice amministrativo può accordare una misura cautelare di carattere conformativo disponendo il rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno temporaneo fino alla definizione del giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 1139/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 1144/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 1145/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →