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Ordinanza

Ordinanza n. 126/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Ministero dell’Interno, emesso e notificato in data 30 settembre 2025, con il quale veniva comunicato all’odierno ricorrente la revoca del nulla osta rilasciato per l’assunzione di lavoratore straniero; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 aprile 2026: del provvedimento di riesame prot. 12693, emesso dalla Prefettura di Macerata in data 20 febbraio 2026 e notificato in pari data, con il quale veniva comunicato all’odierno ricorrente la revoca del nulla osta rilasciato (doc. n.12), e di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti;

Giustizia amministrativa202500914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'assunzione di un lavoratore straniero, confermata in sede di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale notificato il 30 settembre 2025, con cui le era stata comunicata la revoca del nulla osta rilasciato per l'assunzione di un lavoratore straniero, e, con motivi aggiunti, il provvedimento di riesame della Prefettura di Macerata del 20 febbraio 2026, che aveva confermato la revoca. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'Amministrazione ha adottato la revoca in via automatica, per il solo decorso dei termini previsti dall'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, senza che la pratica fosse stata confermata dal datore di lavoro. Non risultavano, invece, ulteriori motivi ostativi, in particolare di natura sostanziale. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati, rappresentando la chiara intenzione di concludere il contratto di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare riproposta con i motivi aggiunti, ritenendo sussistente un fumus boni iuris derivante dall'automatismo della revoca e dalla mancanza di ulteriori ragioni ostative sostanziali. Ai fini cautelari, il Collegio ha attribuito rilievo alla novità e complessità della disciplina applicabile e alla scarsa chiarezza delle istruzioni rivolte al pubblico circa il computo dei termini, già valorizzate dalla Sezione nell'ordinanza n. 19/2026. La misura è stata concessa non mediante mera sospensione, ma disponendo il rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno temporaneo fino alla definizione del giudizio di merito. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica dell'8 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998

    senza che la pratica fosse stata confermata dal datore di lavoro

    Il decorso dei termini previsti dalla disposizione aveva costituito il solo presupposto dell'automatica revoca del nulla osta; il TAR ha ritenuto meritevole di tutela cautelare la situazione in cui non risultino ulteriori motivi ostativi sostanziali e il datore abbia manifestato una chiara intenzione di concludere il contratto di soggiorno.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda e della concessione delle misure cautelari richieste in via incidentale.

Massime di principio

  • In presenza di una disciplina nuova e complessa, accompagnata da istruzioni poco chiare circa il computo dei termini, il mero decorso del termine previsto per la conferma della pratica non giustifica automaticamente, in sede cautelare, la revoca del nulla osta all'assunzione di un lavoratore straniero quando non emergano ulteriori motivi ostativi sostanziali.
  • La chiara intenzione del datore di lavoro di concludere il contratto di soggiorno costituisce elemento rilevante ai fini della tutela cautelare contro la revoca del nulla osta fondata esclusivamente sul decorso del termine.
  • Il giudice amministrativo può accordare una misura cautelare di carattere conformativo disponendo il rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno temporaneo fino alla definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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