Sentenza n. 480/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), n. 113/2024, resa tra le parti, depositata l’8 gennaio 2024, notificata il 10 gennaio 2024, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1924/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 113/2024, che aveva annullato la cartella di pagamento per prescrizione del credito relativo al prelievo latte dell’anno 2000
Esito
Favorevole al resistente (destinatario cartella)
Prevale il privato
La controversia
AGEA ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo l’erroneità della declaratoria di prescrizione e sostenendo l’intervenuta interruzione della prescrizione mediante plurimi elementi, documentati per la prima volta in appello. L’appellante ha inoltre dedotto l’infondatezza degli ulteriori motivi proposti in primo grado e rimasti assorbiti. L’appellato ha chiesto il rigetto dell’appello, eccependo l’inammissibilità della nuova documentazione prodotta in appello. Nel giudizio di primo grado AGEA, pur costituita, non aveva svolto alcuna difesa né aveva allegato fatti interruttivi della prescrizione.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, che aveva dichiarato prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento. Il Collegio ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., la documentazione prodotta per la prima volta in appello, poiché AGEA non aveva svolto difese nel giudizio di primo grado. Inoltre, ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a., è stata ritenuta inammissibile la stessa eccezione relativa all’interruzione della prescrizione, mai dedotta in primo grado: la sua proposizione in appello avrebbe ampliato il thema decidendum mediante l’introduzione di fatti nuovi rispetto a quelli allegati davanti al TAR. È stata disposta la condanna dell’appellante alle spese del giudizio, liquidate in euro 5.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 104, comma 1, c.p.a.
Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove che amplino il thema decidendum introducendo fatti non allegati nel giudizio di primo grado; l’eccezione di interruzione della prescrizione, non dedotta davanti al TAR, è stata pertanto dichiarata inammissibile.
art. 104, comma 2, c.p.a.
Vieta, salvo le eccezioni previste dalla norma, la produzione in appello di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti; è stata ritenuta inammissibile la documentazione sull’interruzione della prescrizione prodotta da AGEA per la prima volta in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo d’appello non possono essere introdotte eccezioni nuove fondate su fatti non allegati in primo grado, quando ciò comporti un ampliamento del thema decidendum rispetto alla controversia definita dal giudice di prime cure.
- La documentazione prodotta per la prima volta in appello è inammissibile quando non ricorrono le condizioni previste dall’art. 104, comma 2, c.p.a., in particolare se è destinata a dimostrare fatti o eccezioni che la parte non aveva dedotto nel giudizio di primo grado.
- L’amministrazione che intenda opporsi alla prescrizione di un credito deve allegare e dimostrare tempestivamente, già nel giudizio di primo grado, i fatti interruttivi della prescrizione; la loro deduzione soltanto in appello non può rimediare all’inerzia processuale precedente.
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