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Sentenza

Sentenza n. 400/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato: della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 324/2025, depositata e resa pubblica il 16.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1106/2024,munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 15.01.2026

Giustizia amministrativa202600041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 324/2025, concernente il pagamento delle somme riconosciute per il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. È stato inoltre richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, erano decorsi i 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che il Ministero non aveva dedotto alcuna ragione impeditiva. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pesaro, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e di provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. È stata invece respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del commissario quale misura acceleratoria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del Tribunale di Pesaro.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione obbligata.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'indennizzo richiesto in sede di ottemperanza è stato negato perché non sussistevano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento; la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta misura acceleratoria sufficiente.

  • art. 93 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata distratta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    La disciplina del codice di procedura civile sulla distrazione delle spese è stata richiamata nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è procedibile, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996, solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione obbligata.
  • Quando un giudicato contenente una condanna al pagamento di somme non viene eseguito e l'Amministrazione non oppone specifiche ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere riconosciuto quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficientemente idonea ad accelerare l'esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione che era inadempiente già al momento della proposizione del ricorso deve essere condannata alle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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