Sentenza del 29/04/2015 n. 8627 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'IVA non detratta nel 2004 per l'acquisto, il leasing e l'utilizzo di autoveicoli aziendali, sulla base dell'incompatibilità della normativa italiana con la Sesta Direttiva IVA, riconosciuta dalla Corte di giustizia UE nella sentenza Stradasfalti del 14 settembre 2006. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che la società dovesse presentare una nuova istanza conforme al D.L. n. 258/2006 e contestava inoltre l'omessa valutazione dell'eventuale risparmio ottenuto dalla società ai fini delle imposte dirette.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto della società al rimborso, già riconosciuto dai giudici tributari di merito. Ha stabilito che la disciplina procedurale introdotta dal D.L. n. 258/2006 non si applica alle istanze di rimborso già presentate e ai giudizi già pendenti prima della sentenza Stradasfalti e dell'entrata in vigore del decreto. Gli adempimenti formali e i termini previsti dal decreto non erano quindi costitutivi del diritto al rimborso. La Corte ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sul risparmio d'imposta, rilevando che non risultava formulata una domanda esplicita e che, comunque, la decisione sulla non applicabilità del decreto conteneva una risposta implicita negativa. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 7.200 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis, comma 1, lett. c) e d)
L'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture e autoveicoli non adibiti a uso pubblico e dei relativi servizi non è ammessa in detrazione, salvo specifiche eccezioni.
La disciplina nazionale limitava o escludeva la detrazione dell'IVA sugli autoveicoli aziendali, ma tali limitazioni sono state ritenute incompatibili con il diritto dell'Unione europea quando i veicoli erano utilizzati per operazioni soggette a imposta.
Sesta Direttiva IVA 77/388/CEE, art. 17, n. 2
Il soggetto passivo è autorizzato a detrarre dall'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per i beni e servizi impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.
Il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto nella misura in cui beni e servizi sono effettivamente impiegati per l'attività economica imponibile.
Sentenza Corte di giustizia UE 14 settembre 2006, causa C-228/05, Stradasfalti
Le limitazioni italiane alla detrazione dell'IVA sugli autoveicoli non erano valide perché lo Stato italiano non aveva rispettato le condizioni procedurali previste dal diritto comunitario, tra cui la consultazione del comitato IVA e i limiti temporali dell'autorizzazione.
D.L. n. 258/2006, art. 1, convertito dalla L. n. 278/2006
I soggetti passivi presentano in via telematica apposita istanza di rimborso, secondo modalità e termini stabiliti dalla disciplina attuativa; resta ferma la possibilità di dimostrare una detrazione superiore mediante istanza ordinaria.
La norma ha disciplinato le modalità di attuazione della sentenza Stradasfalti per le richieste successive, ma non ha imposto una nuova istanza né nuovi adempimenti nei giudizi già instaurati su domande di rimborso presentate anteriormente.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21
Prevede il termine decadenziale per la presentazione delle ordinarie istanze di rimborso tributario. Tale disciplina non pregiudica chi aveva già tempestivamente presentato una domanda di rimborso o fatto valere il credito in giudizio.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può attribuire più o diverso da quanto richiesto. Nel caso concreto non vi è stata violazione perché non risultava una domanda esplicita sul risparmio d'imposta e la questione era comunque implicitamente respinta.
Massime di principio
- Quando una sentenza della Corte di giustizia UE dichiara incompatibile una norma tributaria nazionale, il contribuente può far valere il diritto al rimborso o alla detrazione dell'imposta non recuperata, purché dimostri l'effettivo collegamento dei costi con operazioni imponibili.
- Gli adempimenti procedurali introdotti successivamente per attuare una pronuncia europea non possono normalmente essere applicati retroattivamente per rendere improcedibile o decaduta una domanda già presentata o un giudizio già pendente, salvo un'espressa previsione normativa.
- La presentazione tempestiva di un'istanza di rimborso o l'esposizione del credito in dichiarazione può preservare il diritto del contribuente, anche se la domanda è stata presentata prima del chiarimento definitivo della Corte di giustizia.
- Per ottenere una detrazione analitica superiore a una percentuale forfetaria, il contribuente deve fornire documentazione concreta sull'uso effettivo del bene nell'attività d'impresa, come dati contabili, percorrenze, itinerari e coerenza con l'attività esercitata.
- Una questione non espressamente formulata come domanda autonoma difficilmente può fondare un motivo di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; inoltre, una decisione che esclude l'applicabilità della norma può contenere una risposta implicita anche sulle questioni da essa dipendenti.
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