Cassazione Civile, Ordinanza n. 21505/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per Ires, Irap, Iva e altre imposte relativo all’anno d’imposta 2009, emesso nei confronti di una società formalmente avente sede in Austria e ritenuta dall’Ufficio fittiziamente esterovestita, nonché coinvolta in una presunta frode carosello con emissione di fatture senza IVA verso soggetti italiani qualificati come missing traders. Nei precedenti gradi la CTP aveva accolto il ricorso della società per vizi formali dell’atto (notifica, mancata allegazione del PVC, difetto di sottoscrizione) e per illegittimità delle sanzioni all’amministratore di fatto; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia ritenendo non provata la frode e l’esterovestizione, anche perché il PVC avrebbe mescolato fatti di anni diversi e l’Amministrazione non avrebbe chiarito gli indici della sede effettiva in Italia. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento del PVC e omesso esame di fatti decisivi; con il secondo, violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e dell’art. 73 TUIR per non avere la CTR valutato unitariamente gli indizi dell’esterovestizione; con il terzo, violazione di norme IVA e accertative per non avere considerato il meccanismo circolare delle operazioni e il ruolo dei missing traders.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, qualificandolo come vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ritenendo che la CTR avesse omesso di valutare, nel loro insieme, plurimi elementi indiziari specificamente dedotti dall’Ufficio in tema di esterovestizione e frode carosello. Ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato interno, osservando che l’appello dell’Amministrazione investiva anche la questione sostanziale della fondatezza della pretesa. Sono stati richiamati i principi secondo cui l’esterovestizione è configurabile quando la localizzazione estera sia meramente artificiosa e il vantaggio fiscale sia l’obiettivo essenziale dell’operazione; essa può essere provata anche per presunzioni, purché gli indizi siano valutati complessivamente secondo gravità, precisione e concordanza. Assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è stata dedotta come travisamento del materiale istruttorio; la Corte ha ricondotto la censura a un omesso esame di fatti decisivi.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione al preteso travisamento delle prove; la Corte ha ritenuto che il motivo denunciasse in sostanza la mancata valutazione di elementi probatori decisivi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata dai motivi, ma la Corte ha riqualificato il primo motivo come vizio di cui al n. 5.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È la corretta sussunzione del primo motivo, essendo stato dedotto l’omesso esame di fatti decisivi emergenti dal PVC e dagli atti di causa.
art. 2697 c.c.
Richiamato per la ripartizione dell’onere probatorio in tema di esterovestizione e prova presuntiva.
art. 2727 c.c.
Richiamato per la prova per presunzioni semplici della fittizia localizzazione della sede.
art. 2729 c.c.
Richiamato per affermare che gli indizi devono essere valutati globalmente e secondo gravità, precisione e concordanza.
art. 73 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato come base normativa della residenza fiscale delle società e delle presunzioni rilevanti in tema di esterovestizione.
art. 6 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina IVA applicabile alle operazioni contestate.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel terzo motivo in tema di fatturazione delle operazioni imponibili.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel terzo motivo con riferimento ai poteri di accertamento e alla ricostruzione induttiva.
art. 41 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel terzo motivo in tema di accertamento nei confronti di soggetti esteri o non residenti.
art. 62 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla CTR per la notifica dell’avviso al soggetto che gestiva di fatto la società ai fini tributari.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione va riqualificato secondo il contenuto sostanziale della censura, indipendentemente dalla rubrica formalmente assegnata, quando dall’argomentazione sia chiaramente individuabile il vizio dedotto.
- In tema di esterovestizione societaria, rileva la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale quando la sede estera sia meramente artificiosa e l’operazione sia finalizzata essenzialmente a conseguire un vantaggio fiscale indebito.
- La prova dell’esterovestizione può essere fornita anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere esaminati nel loro complesso e non atomisticamente, con valutazione della loro gravità, precisione e concordanza.
- La mera circostanza che una società paghi imposte nello Stato estero di formale localizzazione non esclude, di per sé, la possibile esterovestizione, se emergono elementi concreti che indichino la sede effettiva dell’amministrazione e dell’attività in Italia.
- Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della decisione, non su singole argomentazioni o su valutazioni di presupposti fattuali che confluiscono in un unico capo della sentenza.
- Nel giudizio di legittimità il travisamento del materiale istruttorio e l’omessa considerazione di fatti decisivi possono integrare un vizio scrutinabile come omesso esame di fatto decisivo quando la sentenza impugnata si sia sostanzialmente sottratta alla valutazione degli elementi probatori specificamente dedotti.
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