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Ordinanza

Ordinanza n. 2284/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Varese); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Varese); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026 nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Varese); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202603477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali per l'ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti accesso, graduatoria e assegnazione delle sedi, prova di ammissione e atti di correzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali e gli atti presupposti della procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, contestando i criteri introdotti dal D.M. n. 1115/2025, il mutamento sopravvenuto delle regole di formazione della graduatoria, la valorizzazione dei voti rifiutati, il mancato riconoscimento di esami universitari pregressi, il mancato arrotondamento dei punteggi, la mancata assegnazione della sede indicata come prima scelta e la mancata redistribuzione dei posti residui. Sono state inoltre dedotte censure concernenti la par condicio e l'anonimato delle prove, la trasparenza della correzione, la predeterminazione delle risposte corrette, i sinonimi ammessi nelle domande a completamento e il funzionamento del sistema informatico. Il ricorrente ha prospettato anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la differenziazione tra università statali e non statali e tra corsi in lingua italiana e inglese, nonché violazioni degli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost. Il candidato, pur non avendo conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti del semestre filtro, è stato inserito nella graduatoria e assegnato a una sede universitaria; ha contestato quindi la mancata assegnazione alla sede preferita e i criteri di punteggio e graduazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. In sede sommaria ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025, inserito nel quadro del d.lgs. n. 71/2025, abbia legittimamente articolato la graduatoria in sezioni e fasce, attribuendo bonus differenziati in modo da preservare la preferenza dei candidati che avevano conseguito tre sufficienze secondo le regole originarie e graduando progressivamente le posizioni dei candidati ammessi in forza della disciplina sopravvenuta. La limitazione del recupero dei voti rifiutati al caso di esito negativo del secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto. Il mutamento della disciplina è intervenuto dopo lo svolgimento delle prove, senza modificare programmi, modalità di esame o criteri di valutazione, e rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione. Le doglianze sulla sede preferita sono state ritenute non assistite da omogenea comparabilità, poiché le assegnazioni successive dipendevano da rinunce e da posti divenuti disponibili in un momento successivo; inoltre il ricorrente non ha fornito la prova di resistenza circa l'ottenimento della sede richiesta. Il mancato riconoscimento degli esami pregressi è apparso coerente con la standardizzazione nazionale delle prove del semestre filtro, non comparabili con esami svolti in percorsi diversi. Il mancato arrotondamento dei punteggi inferiori alla sufficienza è stato ritenuto legittimo, essendo l'arrotondamento previsto solo per la registrazione del voto in carriera. Le censure contro la disciplina sopravvenuta sono state ritenute anche carenti di interesse, poiché proprio tale disciplina ha consentito al ricorrente di accedere alla graduatoria e, se caducata, avrebbe potuto determinarne l'esclusione. La mancata immediata redistribuzione di tutti i posti residui è stata considerata prima facie giustificata dall'esigenza di stabilizzare le immatricolazioni e assicurare la continuità didattica del secondo semestre, ferma la possibile destinazione dei posti a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza: l'applicazione graduale della riforma è stata considerata sorretta da ragioni organizzative e dalla diversa situazione degli atenei e dei corsi in lingua inglese. Il periculum è stato escluso perché il ricorrente era già immatricolato e il pregiudizio consisteva soltanto nella mancata assegnazione della sede preferita, non irreparabile; l'assegnazione in sovrannumero avrebbe inciso sulla programmazione e sulle posizioni degli altri candidati. Il TAR ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero, del CINECA e delle università intimate sulle modalità di correzione, sui criteri valutativi, sui sinonimi, sul sistema informatico e sui verbali. Ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria, tramite pubblicazione sul sito del Ministero, entro venti giorni, con successivo deposito della prova entro ulteriori dieci giorni. Il ricorrente è stato condannato a euro 500,00 di spese per la fase cautelare in favore delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato; spese compensate con l'Università di Modena e Reggio Emilia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto il TAR ha esaminato fumus boni iuris e periculum in mora e ha rigettato l'istanza.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di difficoltà oggettiva connessa all'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 49 c.p.a.

    È richiamato quale base per l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, da effettuarsi indicando i controinteressati e pubblicando gli atti prescritti.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Definisce il quadro legislativo della riforma dell'accesso ai corsi di Medicina e disciplina i presupposti dell'ammissione al secondo semestre, rimettendo alla normativa ministeriale le modalità di formazione della graduatoria.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    Prevede l'ambito di applicazione della riforma; la questione relativa all'esclusione delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva di adeguato fumus e dei presupposti per il rinvio alla Corte costituzionale.

  • D.M. n. 1115/2025

    Introduce il sistema articolato in sezioni e fasce della graduatoria nazionale, con bonus differenziati, consente l'inserimento anche di candidati privi di tutte le sufficienze e disciplina il recupero di votazioni rifiutate.

  • D.M. n. 418/2025

    Disciplina le modalità di accesso ai corsi e prevede l'irrilevanza dei percorsi formativi pregressi ai fini dell'accesso al secondo semestre e l'arrotondamento del voto soltanto per la registrazione nella carriera universitaria.

  • D.M. n. 454/2025

    Definisce i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR ha escluso, in sede cautelare, l'eccesso di delega, ritenendo che la legge delega consentisse un'applicazione graduale della riforma.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie.

  • art. 34 Cost.

    La relativa censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione del ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La relativa censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione del ricorrente.

Massime di principio

  • Nella formazione di una graduatoria nazionale per l'accesso programmato, l'Amministrazione può articolare i candidati in sezioni o fasce e attribuire bonus differenziati quando ciò consenta di ampliare l'accesso preservando, per quanto possibile, l'affidamento di chi ha rispettato le condizioni originarie e graduando la diversa distanza dei candidati dal modello iniziale.
  • Il mutamento sopravvenuto delle regole di formazione della graduatoria non viola di per sé la par condicio quando interviene dopo lo svolgimento delle prove senza modificare programmi, modalità di esame o criteri di valutazione e regola soltanto la valorizzazione dei risultati ai fini della graduatoria.
  • La censura proposta contro una disciplina sopravvenuta è priva di interesse concreto e attuale quando proprio quella disciplina ha consentito al candidato di essere inserito nella graduatoria e l'eventuale caducazione dell'atto determinerebbe la sua esclusione, non essendo consentita la selettiva conservazione dei soli effetti favorevoli.
  • La comparazione tra assegnazioni originarie e assegnazioni successive a seguito di rinunce non è omogenea se riguarda posti divenuti disponibili in momenti diversi della procedura; l'assegnazione successiva di candidati collocati più in basso non dimostra, da sola, l'illegittimità dell'assegnazione originaria.
  • In una procedura selettiva nazionale, il candidato che contesta il punteggio o l'assegnazione della sede deve fornire la prova di resistenza, dimostrando che, senza le illegittimità dedotte, avrebbe conseguito una posizione utile per il risultato richiesto.
  • In presenza di una graduatoria nazionale con un numero elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami, ma la pubblicazione deve indicare i destinatari mediante l'elenco nominativo e contenere il testo degli atti processuali e gli estremi dell'autorizzazione giudiziale, non potendo ridursi a mera pubblicità generica.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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