Cassazione Civile, Ordinanza n. 34933/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatori)
La controversia
La controversia nasce da una serie di ricorsi monitori con cui alcuni utenti di telefonia mobile chiesero e ottennero dal giudice di pace decreti ingiuntivi nei confronti dell’operatore, affinché fosse consegnata copia dei rispettivi contratti di utenza. La società propose opposizione, respinta in massima parte dal giudice di pace, che accolse solo tre opposizioni. In appello la società dedusse, tra l’altro, che gli utenti avrebbero dovuto previamente esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Corecom prima di agire anche in via monitoria; il Tribunale accolse l’appello e revocò i decreti ingiuntivi. I soccombenti proposero ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) violazione della disciplina sul tentativo di conciliazione nelle controversie telecomunicazioni/utente, sostenendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale tentativo non è richiesto per il ricorso per decreto ingiuntivo; (2) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e nullità della motivazione, per avere il Tribunale utilizzato una motivazione sostanzialmente ‘copiata’ da altra sentenza resa in una diversa controversia, affrontando questioni estranee al giudizio, alterando il numero dei motivi d’appello e negando in modo incongruo l’interesse ad agire degli utenti, interesse che invece risultava specificamente dedotto nei ricorsi monitori.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha richiamato il principio per cui, nelle controversie tra utenti ed erogatori di servizi di telecomunicazione, il preventivo tentativo di conciliazione non è imposto a chi agisce in via monitoria, perché strutturalmente incompatibile con procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito. Ha inoltre ravvisato un vizio della sentenza d’appello per motivazione apparente/inesistente: il Tribunale aveva costruito la decisione mediante un ampio copia-incolla da una pronuncia riferita a una diversa causa, introducendo temi non pertinenti al thema decidendum e non corrispondenti ai motivi effettivamente proposti. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione di legge dedotta nel primo motivo
viene usato come parametro del motivo di ricorso per censurare l’erronea applicazione della disciplina sulla conciliazione preventiva nelle controversie telecomunicazioni-utente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. nonché motivazione apparente e inesistente
viene utilizzato per censurare il vizio motivazionale della sentenza d’appello e la sua asserita nullità.
art. 115 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 116 e 132 c.p.c. come parametro della censura relativa all’uso incongruo del materiale decisorio e alla motivazione della sentenza.
art. 116 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 115 e 132 c.p.c. come parametro della censura relativa al ragionamento decisorio del Tribunale.
art. 132 c.p.c.
richiamato per denunciare la mancanza di una motivazione effettiva e la sua sostituzione con un testo estraneo alla causa.
art. 1 l. 249/1997
la Corte ribadisce che il tentativo preventivo di conciliazione previsto dalla norma non è richiesto a chi propone ricorso monitorio nelle controversie tra utenti ed operatori di telecomunicazioni.
art. 5, comma 1-bis, l. 28/2010
richiamato nel primo motivo come parte del quadro normativo invocato per escludere l’obbligo di conciliazione preventiva nel procedimento monitorio.
Massime di principio
- Nelle controversie tra utente ed operatore di telecomunicazioni, il preventivo tentativo di conciliazione non costituisce condizione di procedibilità dell’azione proposta con ricorso monitorio, poiché tale adempimento è strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito.
- La motivazione di una sentenza può legittimamente attingere a precedenti redatti nello stesso ufficio o dallo stesso giudice solo se il testo richiamato è effettivamente pertinente e compatibile con il thema decidendum; altrimenti la decisione è affetta da motivazione apparente o inesistente.
- Integra vizio di motivazione la sentenza che, per effetto di un uso non pertinente di altra pronuncia, introduca questioni estranee alla controversia, alteri il contenuto dei motivi di impugnazione o si discosti dai fatti specificamente allegati dalle parti.
- L’interesse ad agire va verificato alla luce delle allegazioni concretamente svolte nei ricorsi: non può essere escluso in modo astratto o mediante riferimenti a questioni non dedotte quando l’azione sia giustificata da uno specifico disservizio e dalla necessità di ottenere la documentazione contrattuale per far valere ulteriori diritti.
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