Cassazione Penale, Sentenza n. 7626/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari per reati di cui all'art. 73 DPR n. 309/90 (capi 45, 47 e 51). Venivano svolti tre motivi: 1) vizi di motivazione e valutazione delle intercettazioni e degli indizi (presunta errata decodificazione del linguaggio criptico, assenza di riscontri, identità del 'Vito' contestata, rilevanza della pizzeria del padre, valorizzazione ingiustificata del silenzio del ricorrente); 2) erronea esclusione della applicazione della causa di lieve entita' prevista dall'art. 73 comma 5 DPR 309/90 per i capi 47 e 51; 3) mancanza di adeguata motivazione circa l'attualita' e la concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) soprattutto alla luce della distanza temporale dei fatti (2018) e dell'assenza di indizi recenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati in prevalenza i principi applicati dal tribunale quanto alla valutazione globale e non atomistica degli indizi, rigettando le censure con riferimento ai capi 45, 47 e 51 relativamente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza necessari per la misura cautelare, e dichiarando inammissibile il secondo motivo relativo alla qualificazione di lieve entita'. Tuttavia ha ritenuto insufficiente la motivazione sul punto dell'attualita' del pericolo di reiterazione (terzo motivo): la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e ha disposto il rinvio al tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio su tale aspetto. In sintesi, confermato il quadro indiziario ma censurata la mancata verifica adeguata dell'attualita' del rischio di reiterazione, con conseguente annullamento parziale e rinvio.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza e sul procedimento per il riesame delle misure cautelari; la Corte ha rinviato al tribunale competente ai sensi di questo articolo per un nuovo giudizio sulle esigenze cautelari.
DPR n. 309/1990, art. 73
Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti; è stata richiamata per i capi di imputazione (45,47,51) e per la disciplina della possibile causa di lieve entita' (comma 5) la cui applicazione è stata esaminata e ritenuta non fondata dalla Corte.
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce il requisito dei gravi indizi di colpevolezza per le misure cautelari; la Corte ha confermato che, in sede cautelare, la valutazione degli indizi richiede un giudizio di qualificata probabilità, diverso dagli standard del giudizio di merito.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Cause di ricorso per cassazione invocate dal ricorrente (vizi di motivazione e vizio di diritto); la Corte ha esaminato tali censure ritenendone alcune infondate e altre fondate limitatamente all'attualita' del pericolo.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione circa la gravita' delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto la motivazione insufficiente sul punto dell'attualita' della misura.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sui criteri di valutazione della prova nel giudizio di merito; la Corte ha distinto gli standard applicabili in sede cautelare (art. 273) da quelli del giudizio di merito richiesti dall'art. 192 comma secondo.
art. 73 comma 5 DPR n. 309/90
Prevede la causa di lieve entita' per reati di stupefacenti; la Corte ha confermato che la valutazione della lieve entita' deve considerare non in modo atomistico ma complessivamente mezzi, modalita' e circostanze; qui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della lieve entita'.
Massime di principio
- In sede cautelare la valutazione degli indizi deve essere globale e non meramente atomistica: singoli elementi ambigui possono concorrere a formare un quadro indiziario sufficientemente grave se, considerati unitariamente, offrono una credibile ricostruzione dei fatti.
- Lo standard probatorio per adottare misure cautelari (art. 273 c.p.p.) è meno rigoroso di quello richiesto per la sentenza di condanna; è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità, non la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- Il silenzio dell'indagato può essere utilizzato come elemento ermeneutico residuo e complementare solo se sussistono elementi probatori univoci a carico; da solo non giustifica la misura.
- La qualifica di lieve entita' ai sensi dell'art. 73 comma 5 va valutata tenendo insieme mezzi, modalita' e circostanze delle singole condotte; una pluralita' di cessioni anche se non tutte di grande entita' può escludere la lieve entita'.
- L'attualita' del pericolo di reiterazione deve essere motivata con elementi recenti o con ragioni che mostrino la persistenza temporale del rischio; la distanza temporale dei fatti richiede indizi aggiornati per giustificare la misura cautelare.
- Se la motivazione sulle esigenze cautelari è carente la Corte può annullare l'ordinanza limitatamente a quel profilo e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame. Questo consente una correzione mirata senza travolgere l'intero impianto decisorio sull'esistenza di indizi.
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