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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01005/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La vicenda origina dall'opposizione proposta avverso una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione in forza di ruolo straordinario formato dal creditore pubblico gestore del Fondo, a seguito dell'escussione di una garanzia a prima richiesta rilasciata in relazione a un finanziamento bancario concesso a una società di cui l'opponente era socio e amministratore unico. In primo grado l'opposizione era stata accolta perché il Tribunale aveva ritenuto non provata la notifica del titolo esecutivo, individuato nell'ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910, ritenendo dunque invalidamente instaurata la riscossione. La banca ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina speciale sul Fondo e sulla riscossione, sostenendo che il credito, una volta pagata la garanzia pubblica e operata la surrogazione, assume natura pubblicistica e può essere riscosso mediante procedura esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999, senza necessità della notifica dell'ingiunzione; con il secondo ha lamentato la violazione delle medesime norme per non avere il Tribunale considerato che non era previsto un autonomo onere di notifica dell'ingiunzione o della surroga e che, in ogni caso, l'opponente si era difeso nel merito senza allegare un concreto pregiudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la disciplina speciale del Fondo pubblico e della surrogazione legittimi la riscossione mediante ruolo e cartella secondo il regime esattoriale dei crediti pubblicistici. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005

    Richiamato come fonte della disciplina speciale del Fondo e della surrogazione; la Corte lo interpreta in coordinamento con la normativa successiva nel senso che il credito da recuperare assume natura pubblicistica e può essere riscosso secondo il regime esattoriale.

  • art. 8-bis, d.l. n. 3/2015

    È norma chiave della decisione: la Corte afferma che prevede un credito con speciale natura privilegiata, distinto dal credito privatistico originario, e consente il recupero mediante riscossione esattoriale, con cartella emessa a seguito di ruolo.

  • art. 9, d.lgs. n. 123/1998

    Richiamato per la disciplina del recupero delle somme correlate agli interventi pubblici; il suo coordinamento con l'art. 8-bis conduce a qualificare il credito come recuperabile con strumenti propri della riscossione pubblica.

  • art. 17, d.lgs. n. 46/1999

    La Corte ne fa applicazione come norma che consente la riscossione a mezzo ruolo dei crediti di natura pubblicistica, ritenendo legittima la cartella emessa in base alla procedura esattoriale.

  • art. 2, primo comma, r.d. n. 639/1910

    È richiamato come titolo sotteso alla riscossione; tuttavia la Corte precisa che, nella sequenza normativa applicabile, la notifica della cartella è sufficiente e non è necessario che sia notificata anche l'ingiunzione richiamata dal Tribunale.

  • art. 2, secondo comma, r.d. n. 639/1910

    La Corte osserva che l'art. 17, comma 3-ter, d.lgs. n. 46/1999 non richiama il secondo comma, nel quale è prevista la regola generale della notifica dell'ingiunzione, e da ciò desume che tale onere non opera nel caso di specie.

  • art. 17, comma 3-ter, d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato per evidenziare che la disciplina speciale non rinvia alla notifica dell'ingiunzione prevista in via generale, ma solo alla riscossione tramite ruolo e cartella.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020

    È citato solo per affermare la tempestività della notifica del ricorso in ragione della sospensione pandemica dei termini.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale qualifica il credito come pubblicistico per effetto della surrogazione dell'ente gestore di un Fondo pubblico, il recupero può avvenire mediante riscossione esattoriale secondo le regole proprie dei crediti pubblici.
  • Se la sequenza legale prevede la formazione del ruolo e la successiva notifica della cartella, non è necessario un autonomo adempimento di notifica dell'ingiunzione presupposta quando la normativa speciale non lo richiami espressamente.
  • In presenza di normativa speciale successiva che deroga o si coordina con la disciplina generale, il giudice deve verificare il regime effettivamente applicabile al credito recuperato, evitando di applicare automaticamente le regole privatistiche del credito originario.
  • La mancata notificazione dell'atto presupposto non determina l'illegittimità della riscossione se la legge speciale costruisce un diverso procedimento di recupero fondato sulla cartella esattoriale e sul ruolo.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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