Sentenza n. 1563/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del silenzio diniego formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 10 aprile 2025; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto della citata istanza di accesso agli atti; con conseguente condanna dell’INPS alla esibizione della documentazione richiesta a mezzo della sopra indicata istanza, nella duplice forma della presa visione ed estrazione di copia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 10 aprile 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 10 aprile 2025 nei confronti dell'INPS, chiedendo l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti richiesti e la condanna dell'Istituto alla loro esibizione. Nel corso del giudizio è emerso che la documentazione era già stata trasmessa, nel 2023, dall'amministrazione datrice di lavoro sia all'INPS sia all'amministratore di sostegno del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'INPS, nelle more del giudizio, aveva comunque trasmesso la documentazione richiesta e che il difensore del ricorrente aveva dichiarato in udienza l'integrale soddisfazione della pretesa ostensiva. Il Collegio ha inoltre considerato che la documentazione era già stata trasmessa nel 2023 anche dall'amministrazione datrice di lavoro all'amministratore di sostegno del ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
Massime di principio
- La trasmissione, nel corso del giudizio, della documentazione oggetto di un'istanza di accesso e la conseguente dichiarazione di integrale soddisfazione della pretesa da parte del ricorrente determinano la cessazione della materia del contendere.
- La preesistenza della disponibilità della documentazione presso il richiedente non esclude, di per sé, la cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione intimata abbia comunque trasmesso gli atti richiesti durante il giudizio e la pretesa sia stata integralmente soddisfatta.
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