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Sentenza

Sentenza n. 7793/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale; -della D.D. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale per quanto riguarda i motivi aggiunti: della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell'8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202303589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali relativi agli obblighi di ripiano della spesa per dispositivi medici e determinazioni della Regione Puglia di quantificazione degli importi dovuti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, due decreti ministeriali e due determinazioni della Regione Puglia concernenti gli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà di definizione mediante pagamento ridotto e di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 avrebbe richiesto la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, dell'accertamento dell'avvenuto pagamento ridotto, pubblicato nei modi previsti dalla legge; tale prova non risultava agli atti. Tuttavia, la dichiarazione univoca della ricorrente di non avere più interesse alla decisione impediva comunque al giudice di esaminare il merito, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato. Le spese di lite sono state compensate per le peculiarità della controversia, con contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]

    La definizione mediante pagamento ridotto può condurre alla cessazione della materia del contendere dopo l'accertamento regionale dell'avvenuto versamento e la relativa comunicazione al TAR; in mancanza di tale accertamento, la dichiarazione della parte può comunque determinare il sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione della controversia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, una dichiarazione univoca del ricorrente, resa prima della spedizione della causa in decisione, con cui egli rappresenti il venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e preclude al giudice l'esame del merito.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina legislativa di definizione agevolata degli obblighi di ripiano richiede il perfezionamento degli adempimenti espressamente previsti dalla legge, compreso l'accertamento regionale del pagamento e la sua comunicazione al giudice; in assenza di tali adempimenti, non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere sulla sola base del pagamento dichiarato dalla parte.
  • Il principio della domanda implica che il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che il giudice non può decidere nel merito una controversia quando, prima della decisione, il ricorrente abbia validamente dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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