Cassazione Civile, Ordinanza n. 00704/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico stipulato nel 1991 per lavori di ammodernamento di un tratto stradale. In arbitrato, l'appaltatrice aveva ottenuto un lodo che condannava l'ente appaltante al pagamento di somme rilevanti. L'ente aveva impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello, contestando in particolare la competenza arbitrale: sosteneva che, per effetto del rinvio contrattuale al d.P.R. n. 1063 del 1962, la disciplina applicabile fosse quella che consentiva la declinatoria unilaterale della competenza arbitrale entro il termine di trenta giorni dalla domanda di arbitrato, termine che l'ente assumeva di avere rispettato o comunque che riteneva non più operante dopo le vicende legislative e la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996. La controparte, nel resistere, aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di autosufficienza e per contrasto con l'art. 360-bis c.p.c., e aveva proposto ricorso incidentale sostenendo, da un lato, che la disciplina arbitrale derivasse da fonte negoziale e quindi fosse quella del testo dell'art. 47 d.P.R. n. 1063 del 1962 vigente al tempo del contratto prima della declaratoria di illegittimità costituzionale, con arbitrato obbligatorio e senza possibilità di declinatoria unilaterale; dall'altro, che la declinatoria dell'ente fosse inefficace per comportamenti successivi incompatibili con essa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'ente appaltante e ha respinto il ricorso incidentale dell'impresa appaltatrice. Ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso principale, ma ha accolto l'eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., perché il motivo non si confrontava con la giurisprudenza consolidata sulla reviviscenza del previgente art. 47 d.P.R. n. 1063 del 1962 dopo la sentenza della Corte costituzionale. Nel merito, la Corte ha comunque confermato l'orientamento consolidato: la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 l. n. 741 del 1981 ha comportato la reviviscenza del testo originario dell'art. 47, con conseguente possibilità per ciascuna parte di declinare unilateralmente la competenza arbitrale entro i termini previsti. È stato inoltre escluso che il rinvio contenuto nel capitolato speciale configurasse una convenzione di arbitrato di fonte negoziale idonea a sottrarre la controversia a tale disciplina legale, e la censura relativa ai comportamenti incompatibili con la declinatoria è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente dedotta nei gradi di merito e comunque attinente al merito. Spese compensate per reciproca soccombenza; disposto l'onere del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 1063 del 1962
testo originario e testo sostituito
dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16 l. n. 741 del 1981 è tornato applicabile il testo originario, che consente alla parte convenuta nel giudizio arbitrale di escludere la competenza arbitrale entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato.
art. 16 l. n. 741 del 1981
sostituzione dell'art. 47 d.P.R. n. 1063 del 1962
la norma, nella parte in cui rendeva la deroga alla competenza arbitrale possibile solo mediante clausola nel bando, invito o contratto, è stata dichiarata incostituzionale e non ha conservato efficacia sostitutiva nei rapporti pendenti.
art. 829 c.p.c.
richiamato dalla Corte d'appello per individuare il regime delle impugnazioni del lodo applicabile ratione temporis.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge invocata da entrambe le parti nei rispettivi ricorsi.
art. 360-bis c.p.c.
il motivo di ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre argomenti per mutare orientamento.
art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.
il principio di specificità dei motivi di ricorso va letto in correlazione con l'art. 360-bis c.p.c., richiedendo il confronto con la ratio decidendi e con la giurisprudenza di legittimità.
art. 24 Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale come parametro violato dalla disciplina che rendeva obbligatorio l'arbitrato senza effettiva libertà di scelta delle parti.
art. 102 Cost.
richiamato dalla Corte costituzionale come parametro che esige la regola della giurisdizione statale salvo deroga libera e concorde delle parti.
art. 32, comma 2, l. n. 59 del 1961
alla data dell'appalto, per i lavori di competenza ANAS si applicavano le norme vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici, inclusa la disciplina del d.P.R. n. 1063 del 1962.
art. 810 c.p.c.
richiamato in relazione alle condotte processuali asseritamente incompatibili con la declinatoria della competenza arbitrale.
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria in vista della decisione camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel contenzioso su arbitrati in materia di appalti pubblici, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che rendeva obbligatorio l'arbitrato può comportare la reviviscenza della disciplina previgente, se la soluzione ricostruttiva è coerente con il sistema e con la ratio della decisione costituzionale.
- Quando la Corte di cassazione dichiara il ricorso per violazione di legge inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., il motivo deve confrontarsi espressamente con la giurisprudenza consolidata che sorregge la decisione impugnata e deve offrire argomenti specifici per un eventuale mutamento di orientamento.
- Il rinvio contenuto in un capitolato o in altra documentazione di gara a una disciplina legale già applicabile non trasforma automaticamente la regola di fonte normativa in una convenzione arbitrale di fonte negoziale.
- La facoltà di declinare la competenza arbitrale, quando prevista dalla disciplina applicabile, deve essere esercitata nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti; la contestazione tardiva è soggetta a decadenza.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che richiedano una rivalutazione del comportamento processuale delle parti o l'accertamento di fatti non specificamente dedotti e localizzati nei precedenti gradi di giudizio.
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