Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29672/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vietri ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e per esercizio abusivo della professione forense (art. 348 c.p.), sostenendo: 1) che non sussisteva la sostituzione di persona poiché le firme e la presenza di Capone erano oggetto di un diverso giudizio probatorio e, in ogni caso, la condotta sarebbe stata qualificabile al più come falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), depenalizzata; 2) che non poteva configurarsi l'esercizio abusivo della professione perché l'attività era occasionale o svolta dinanzi a giudici (es. Giudice di pace) che consentono la difesa anche non tecnica, e perché la ricorrente era "abogado stabilito"; 3) che la parte civile Capone non aveva diritto al risarcimento perché non aveva subito danno concreto né diretto.

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio la condanna per sostituzione di persona (capo A), ritenendo che le condotte accertate costituiscono falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), reato depenalizzato, con conseguente eliminazione della pena di dieci giorni di reclusione relativa a quel capo. Ha confermato la configurabilità dell'esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) ma lo ha qualificato come un unico reato (esclusa la pluralità autonoma e quindi l'aumento per continuazione), annullando la parte della sentenza che aveva applicato la continuazione e rideterminando la pena complessiva in otto mesi di reclusione. Ha altresì annullato senza rinvio le pene accessorie della pubblicazione della sentenza e della comunicazione al Consiglio dell'Ordine, in quanto tali aggravamenti erano stati introdotti dalla legge successivamente alla commissione dei fatti (principio di irretroattività e di favore). Ha ritenuto infondato il motivo relativo al mancato danno di Capone: Capone è stato riconosciuto come danneggiato per il pregiudizio d'immagine derivante dall'apparire codifensore di persona non abilitata. Le spese di difesa della parte civile sono compensate per metà; la ricorrente è condannata a rimborsare a Marino Capone la metà restante, liquidata in euro 1.750 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che i fatti imputati come sostituzione di persona non rientrassero nella fattispecie di cui all'art. 494: la condotta consistente nell'apporre firme false su atti privati non costituisce sostituzione di persona ma falsità in scrittura privata.

  • art. 485 cod. pen.

    Gli atti di falsificazione delle firme sono stati qualificati come falsità in scrittura privata ex art. 485; trattandosi di fattispecie depenalizzata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta non è più punibile penalmente e la relativa pena è stata eliminata.

  • art. 348 cod. pen.

    La Corte ha confermato che la produzione di atti tipici della professione forense, l'uso della qualifica di avvocato e la creazione dell'apparenza di abilitazione integrano l'esercizio abusivo della professione quando l'attività è svolta in modo continuativo e professionale; la condotta è stata ritenuta un unico reato (esclusa la pluralità autonoma).

  • art. 2, comma 4, cod. pen. (principio di irretroattività della pena)

    Applicato per escludere l'imposizione delle pene accessorie introdotte successivamente alla commissione dei fatti: le pene accessorie più gravi non possono essere irrogate retroattivamente.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    Richiamato perché ha depenalizzato la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), motivo per cui la Corte ha annullato la qualificazione penale della falsificazione delle firme.

  • L. 11 gennaio 2018, n. 3

    Richiamata perché ha introdotto, dopo i fatti, l'obbligo di pubblicazione della sentenza e la trasmissione al Consiglio dell'Ordine come pene accessorie; la Corte ha escluso l'applicazione retroattiva di tali accessori.

  • art. 74 cod. proc. pen.

    Citato nel ricorso con riferimento alla legittimazione al risarcimento della parte civile; la Corte però ha ritenuto che Capone potesse essere danneggiato per pregiudizio d'immagine anche se non promotore diretto dell'azione.

Massime di principio

  • La falsificazione di firme su atti privati depositati in giudizio va valutata, di regola, come falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e non automaticamente come sostituzione di persona (art. 494 c.p.): è essenziale verificare la corrispondenza fattuale con gli elementi tipici della sostituzione.
  • L'esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) si configura quando la condotta integra un'attività professionale svolta in modo continuativo o tale da creare l'apparenza di abilità professionale; l'occasionalità o la mera presenza davanti ad autorità che ammettono la difesa personale non escludono automaticamente l'illiceità se la persona si presenta e agisce come professionista abilitato.
  • Le modifiche normative che aumentano la gravità delle pene o introducono nuove pene accessorie non si applicano retroattivamente: per i fatti anteriori alla riforma occorre applicare la disciplina più favorevole all'imputato.
  • Il danno risarcibile alla parte civile in reati contro l'esercizio professionale può essere anche di natura non patrimoniale (pregiudizio d'immagine o fiducia) e legittima la costituzione di un professionista che risulti aver subito un riflesso negativo dall'attività illecita di terzi.
  • Quando più atti, anche in procedimenti distinti, dimostrino un comportamento unitario e abituale, essi possono essere ricondotti a un unico reato (esclusione di autonome imputazioni e del cumulo per continuazione quando non sussistono elementi di autonomia).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.