Circolare numero 114 del 1-6-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione del regime di decontribuzione introdotto dalla legge n. 135/1997 alle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello. Per i settori edile e dell'artigianato, sulla base dell'interpretazione del Ministero del Lavoro, il beneficio si estende anche alla contrattazione regionale o provinciale. In tali ambiti, gli indicatori economici non devono riferirsi alla singola impresa, ma all'andamento del settore sul territorio e ai relativi risultati. Le sedi INPS devono adeguare di conseguenza i propri comportamenti operativi.
Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello nell'edilizia e nell'artigianato
Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello nell'edilizia e nell'artigianato
La circolare fornisce un chiarimento interpretativo sull'applicazione della decontribuzione prevista dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con riferimento alle erogazioni collegate ai risultati economici previste dalla contrattazione di secondo livello. Il tema riguarda in particolare i settori dell'edilizia e dell'artigianato, per i quali viene estesa la portata del beneficio contributivo.
Quadro normativo
La circolare richiama l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge n. 135/1997, che disciplina dal 27 marzo 1997 il regime di "decontribuzione" delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello legati al raggiungimento di determinati risultati economici.
Chiarimento ministeriale per edilizia e artigianato
L'Istituto dà conto di quanto espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con le note prot. n. 6/PS/51755/RI/PG del 2 ottobre 1997 e prot. n. 6/PS/51793/RI/PG del 6 ottobre 1997. Secondo tale orientamento, nei settori edile e artigianato la decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello riguarda anche la contrattazione svolta in sede regionale o provinciale.
Criterio di riferimento per gli indicatori economici
La circolare precisa che, in questi settori, non essendo possibile prevedere contrattualmente la rilevazione degli indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati, tali indicatori devono essere intesi, ai fini della decontribuzione, come riferiti agli andamenti del settore sul territorio e ai relativi risultati.
Indicazioni operative
Le sedi INPS sono invitate ad adeguare i propri comportamenti alle indicazioni fornite, applicando il criterio interpretativo delineato nella circolare nell'esame delle fattispecie interessate.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 2, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che disciplina dal 27 marzo 1997 il regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello collegati al raggiungimento di risultati economici.
Estensione ai settori edilizia e artigianato
Il Ministero del Lavoro ha espresso l'avviso che, per i settori dell'edilizia e dell'artigianato, la decontribuzione spetti anche alle erogazioni previste da contratti collettivi di secondo livello stipulati in sede regionale o provinciale, non solo aziendale.
Criterio per gli indicatori economici
Poiché in questi settori non è possibile prevedere contrattualmente la rilevazione degli indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati, la circolare precisa che, ai fini della decontribuzione, tali indicatori devono intendersi riferiti all'andamento del settore sul territorio e ai suoi risultati.
Indicazioni operative per le sedi INPS
Le sedi dell'Istituto devono adeguare i propri comportamenti alle indicazioni fornite, applicando il chiarimento interpretativo nelle verifiche e nella gestione delle pratiche interessate.
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