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Circolare

Circolare numero 113 del 28-5-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che il regime di decontribuzione previsto dall'articolo 2 del D.L. 67/1997, convertito nella L. 135/1997, si applica anche alle assicurazioni "minori" dovute all'INPDAP. Il rinvio è alla circolare INPDAP n. 1 del 14 gennaio 1998, che disciplina le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali di secondo livello correlate a incrementi di produttività, qualità e competitività. Sono indicati destinatari, limiti percentuali, modalità operative di versamento, sanzioni in caso di indebita fruizione e contributo di solidarietà del 10% sulle somme escluse dalla base imponibile.

Decontribuzione delle assicurazioni minori per le aziende che versano la contribuzione pensionistica all'INPDAP

Regime contributivo delle assicurazioni minori per aziende che versano all'INPDAP

La circolare chiarisce che il regime di decontribuzione previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135, si estende anche alle assicurazioni "minori" dovute all'INPDAP. Il documento rinvia alle indicazioni già fornite dall'INPDAP con circolare n. 1 del 14 gennaio 1998, che costituiscono il quadro operativo di riferimento per l'applicazione dell'istituto.

Ambito della decontribuzione

La disciplina riguarda le erogazioni previste da contratti collettivi aziendali o di secondo livello, quando tali somme siano:

  • incerte nella corresponsione o nell'ammontare;
  • correlate, secondo il contratto collettivo, a misurazioni di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività, assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

La decontribuzione opera esclusivamente per gli iscritti all'Istituto il cui rapporto di lavoro non sia disciplinato dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego di cui alla legge quadro n. 93 del 29 marzo 1983.

Limiti quantitativi e decorrenza

Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo del 3% della retribuzione contrattuale percepita nell'anno solare di riferimento. In prima applicazione:

  • fino al 31 dicembre 1997 il tetto è dell'1%;
  • entro il 1 gennaio 1998 il tetto sale al 2%;
  • gli incrementi successivi devono essere disposti con decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, fino al raggiungimento del 3%.

La circolare precisa inoltre che la decontribuzione non si applica quando i trattamenti economici e normativi risultino, nell'anno solare di riferimento, inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Per l'anno solare in corso, le erogazioni che beneficiano della decontribuzione sono escluse dall'imponibile contributivo nella misura dell'1% della retribuzione annua.

Criterio temporale di applicazione

La normativa si applica, in base al principio del tempus regit actum, a tutte le erogazioni con le caratteristiche richieste decorrenti dal 27 marzo 1997, anche se fondate su contratti anteriori.

Ai fini dell'applicazione del beneficio, per "anno solare di riferimento" deve intendersi l'anno in cui avviene l'erogazione. Ne deriva che un premio di produttività riferito al 1996 ma corrisposto nel 1997 è decontribuibile nei limiti dell'1% della retribuzione annua riferita al 1997. L'aliquota da applicare è quella vigente nell'anno di corresponsione, e i pagamenti frazionati effettuati nello stesso anno devono essere sommati per verificare il raggiungimento del limite.

Modalità operative

Gli enti destinatari della disciplina devono determinare l'importo delle erogazioni agevolabili in occasione dei versamenti contributivi relativi al mese di dicembre. Dopo le verifiche sui contributi eventualmente già versati in corso d'anno e oggetto di decontribuzione, devono versare i contributi sugli stipendi di dicembre detraendo quanto già corrisposto e non dovuto perché rientrante nel tetto agevolato, secondo le consuete modalità del quadro A del mod. 194/BD.

Regime sanzionatorio

La circolare richiama espressamente le conseguenze della violazione della disciplina. Il datore di lavoro che abbia indebitamente beneficiato della decontribuzione:

  • deve versare i contributi evasi;
  • è soggetto alle sanzioni civili e amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge;
  • resta esposto all'eventuale responsabilità penale qualora la condotta integri fattispecie penalmente rilevanti.

Per gli enti che abbiano indebitamente fruito del regime, le sedi competenti devono applicare le somme aggiuntive sui contributi evasi secondo le istruzioni della circolare n. 64496 del 29 maggio 1997.

Contributo di solidarietà

Le erogazioni ammesse alla decontribuzione sono comunque assoggettate, nella stessa misura in cui sono escluse dalla retribuzione imponibile e pensionabile, a un contributo di solidarietà del 10% in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

Il contributo non si applica quando le somme sono già destinate a trattamenti pensionistici complementari; se tale destinazione è solo parziale, esso si applica alla parte residua.

L'obbligo è posto a carico dei datori di lavoro, che devono provvedere al versamento nel mese di gennaio di ogni anno, unitamente ai contributi del mese, utilizzando l'unità distinta di versamento munita del visto della sede INPDAP territorialmente competente. Il mancato versamento del contributo di solidarietà comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla L. 662/1996.

Punti principali

Estensione del regime di decontribuzione alle assicurazioni minori

L'INPS chiarisce che il regime di decontribuzione già illustrato dall'INPDAP per le erogazioni assoggettate alla contribuzione pensionistica si estende anche alle assicurazioni "minori" dovute all'Istituto. Il riferimento è alla circolare INPDAP n. 1 del 14 gennaio 1998, emanata in attuazione dell'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135.

Ambito soggettivo e oggettivo della disciplina

La decontribuzione riguarda le erogazioni previste da contratti collettivi aziendali di secondo livello, caratterizzate da incertezza nella corresponsione o nell'ammontare e correlate, secondo il contratto, alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività. Essa opera solo per rapporti di lavoro non disciplinati dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego di cui alla legge quadro n. 93 del 29 marzo 1983.

Limiti percentuali e decorrenza

Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo del 3% della retribuzione contrattuale percepita nell'anno solare di riferimento. In prima applicazione il tetto è fissato all'1% fino al 31 dicembre 1997 e al 2% entro il 1 gennaio 1998, con successivi incrementi da stabilire con decreti ministeriali fino al raggiungimento del 3%. Per l'anno solare in corso, le erogazioni agevolate sono escluse dall'imponibile contributivo nella misura dell'1% della retribuzione annua.

Criterio temporale di applicazione

In base al principio del tempus regit actum, la normativa si applica alle erogazioni con le caratteristiche richieste decorrenti dal 27 marzo 1997, anche se fondate su contratti previgenti. Per "anno solare di riferimento" si intende l'anno in cui avviene l'erogazione; pertanto, un premio relativo al 1996 ma corrisposto nel 1997 è decontribuibile nei limiti dell'1% della retribuzione annua riferita al 1997. Eventuali pagamenti frazionati nello stesso anno devono essere sommati ai fini del limite.

Modalità operative per i versamenti

Gli enti interessati devono determinare l'importo delle erogazioni agevolabili in occasione dei versamenti contributivi relativi al mese di dicembre. Dopo le verifiche sui contributi eventualmente già versati in corso d'anno, devono versare i contributi sugli stipendi di dicembre detraendo quanto già corrisposto e non dovuto perché rientrante nel tetto agevolato, secondo le consuete modalità del quadro A del mod. 194/BD.

Sanzioni per indebita fruizione

In caso di violazione, il datore di lavoro che abbia indebitamente beneficiato della decontribuzione deve versare i contributi evasi ed è soggetto alle sanzioni civili e amministrative previste dalla legge. Per gli enti interessati, le sedi territoriali devono applicare le somme aggiuntive sui contributi evasi secondo le istruzioni della circolare n. 64496 del 29 maggio 1997, ferma restando l'eventuale responsabilità penale.

Contributo di solidarietà del 10%

Le erogazioni escluse dalla retribuzione imponibile e pensionabile sono assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% in favore delle gestioni pensionistiche di legge, salvo il caso in cui siano già destinate a trattamenti pensionistici complementari. Se la destinazione ai trattamenti complementari è solo parziale, il contributo si applica alla parte residua. Il versamento è a carico del datore di lavoro, che deve effettuarlo nel mese di gennaio di ogni anno insieme ai contributi del mese, utilizzando l'unità distinta di versamento vistata dalla sede INPDAP competente. Il mancato versamento comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui alla L. 662/1996.

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