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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47348/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva vizio di motivazione e carenza di gravità indiziaria rispetto alla contestazione di tentata estorsione (capo T), rilevando l'assenza di contatti diretti tra il Mancuso e la vittima, la scarsa concretezza degli elementi probatori (ruolo evocato del Mancuso solo tramite dichiarazioni di terzi, assenza di intercettazioni o servizi che lo riguardassero) e l'omessa o insufficiente valutazione delle argomentazioni difensive (memorie e elementi sul "tempo silente"). Inoltre si contestava l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. per mancanza dei presupposti di vantaggio per il sodalizio e del relativo fondamento indiziario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata (quella del Tribunale del riesame) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame. Il motivo centrale dell'annullamento è stato l'insufficiente e contraddittorio apprezzamento della gravità indiziaria circa la partecipazione concreta del Mancuso alla condotta estorsiva: la sua figura risultava evocata solo indirettamente da terzi (Scordo) senza evidenziare un collegamento causale e probatorio adeguato; l'uso dei legami familiari e di figure terze (es. collegamenti con "Luigi Mancuso" o Megna) non è stato ritenuto idoneo a supplire la carenza di elementi concreti. Per queste ragioni la Corte ha annullato con rinvio e non ha esaminato le restanti doglianze.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiama il principio che il concorso di persone nel reato può manifestarsi in forme atipiche, ma il giudice deve comunque motivare specificamente la prova della partecipazione ideativa o preparatoria e il rapporto causale con l'azione degli altri concorrenti

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Le intercettazioni fra terzi possono costituire prova diretta senza bisogno di riscontri oppure, se trattate come indizi, richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza; il giudice deve valutare il significato delle conversazioni secondo logica e linearità

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante cd. "mafiosa" richiede evidenza che la condotta abbia avuto finalità o effetti di agevolazione del sodalizio; non è sufficiente un generico richiamo all'appartenenza o a vantaggi personali senza mostrare il nesso con il profitto/agevolazione per l'organizzazione

  • art. 629 cod. pen.

    Riferito al reato di estorsione pluriaggravata: la qualificazione aggravata impone adeguata motivazione sugli elementi costitutivi e sulle circostanze aggravanti utilizzate per giustificare misure cautelari

  • art. 56, 81, 112, 57, 110 cod. pen. (richiamati difensivamente)

    Richiamati dalla difesa con riguardo all'elemento soggettivo e alla partecipazione: la Corte evidenzia che vanno specificati i profili soggettivi richiesti dalle imputazioni e non possono essere desunti in via indiziaria generica

  • art. 311 e art. 292 cod. proc. pen. (citati difensivamente)

    art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis, e comma 2-ter

    Richiamati nelle doglianze per vizio di motivazione su esigenze cautelari e valutazione degli indici; la Corte sottolinea l'obbligo del giudice di motivare puntualmente sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per consentire alla Procura Generale di concludere per iscritto; non incide sul merito della valutazione cautelare ma è richiamata nella fase processuale

Massime di principio

  • La mera evocazione del nome dell'indagato da parte di terzi, senza elementi probatori diretti o una catena causale chiara, non basta a fondare la gravità indiziaria necessaria per misure cautelari severe.
  • Quando l'accusa basa la ricostruzione soprattutto su intermediari, il giudice deve spiegare in modo preciso come il ruolo dell'intermediario colleghi l'origine della richiesta estorsiva all'indagato, indicando elementi concreti e concatenati.
  • Le intercettazioni tra terzi possono costituire prova diretta, ma il loro contenuto va valutato con criteri di linearità logica; se sono usate come indizi richiedono gravità, precisione e concordanza.
  • L'aggravante cd. "mafiosa" (o di favoreggiamento a sodalizio) richiede prova o indizi specifici che il fatto sia stato posto in modo da avvantaggiare il sodalizio: non è sufficiente richiamare genericamente l'appartenenza o supposti vantaggi personali.
  • Nelle richieste di misura cautelare il giudice deve valutare e motivare anche l'adeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo a distanza), spiegando perché non sarebbero idonee a fronteggiare le esigenze cautelari.
  • Il decorso del tempo e l'assenza di "seguìti" operativi dopo i fatti denunciati incidono sulla attualità del pericolo di reiterazione e devono essere adeguatamente considerati nella valutazione del periculum.
  • I legami familiari o di gruppo non possono di per sé sostituire la dimostrazione del nesso causale tra l'indagato e la condotta criminosa: servono elementi concreti che colleghino l'indagato alla singola azione contestata.

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