Cassazione Penale, Sentenza n. 21939/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) e per falso (art. 485/491 c.p.). La ricorrente ha dedotto: inesistenza della prova della riconducibilità del fatto alla sua persona per la ricettazione; estinzione per prescrizione del reato di ricettazione; e non configurabilità del reato di falso trattandosi di un assegno circolare non trasferibile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in gran parte, ma accolto per il capo relativo al falso. La Corte ha ritenuto non consentite le censure sulla responsabilità per ricettazione (valutate sufficienti le argomentazioni probatorie della Corte d'appello, incluse la contraffazione dell'assegno e l'identificazione in banca) e ha escluso che la prescrizione fosse maturata prima della sentenza d'appello. Invece, in relazione al reato di falso la Corte ha statuuto che, a seguito del d.lgs. 15/1/2016 n.7 e della riformulazione/abrogazione delle norme, la falsificazione di un assegno circolare non è più punibile penalmente: la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per quel capo e la pena complessiva è rideterminata in 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma sul reato di ricettazione. La Corte ha ritenuto che, sulla base della motivazione della Corte d'appello (assegno di provenienza illecita contraffatto, beneficiaria che lo ha posto all'incasso e identificata in banca), la responsabilità per ricettazione fosse adeguatamente provata e che la prescrizione non fosse maturata prima della sentenza d'appello.
art. 485 cod. pen.
Precedente disposizione sul falso in scrittura privata; la Corte ha considerato la fattispecie come non più punibile alla luce delle modifiche legislative intervenute.
art. 491 cod. pen.
Norma con nuova formulazione dopo il d.lgs. 15/1/2016 n.7; la Corte ha ritenuto che la falsificazione di assegni circolari non transferibili non rientri più nelle ipotesi penalmente sanzionate.
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7
Ha abrogato/riformulato disposizioni del codice penale relative al falso in scrittura privata per adeguare la normativa; per effetto della riforma alcune falsificazioni (tra cui assegni circolari non trasferibili) sono divenute illecito civile e non reato penale.
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina la declaratoria di non punibilità. La Corte ha richiamato il principio per cui l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione in cassazione di cause di non punibilità (come la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e altre pronunce richiamate)
La Corte ha richiamato precedenti secondo cui la Corte di legittimità non può riesaminare i fatti e le prove nel merito e che, in caso di condanna cumulativa, l'inammissibilità del ricorso su alcuni capi impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello per quei capi.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. 15/1/2016 n.7 la falsificazione di assegni circolari non trasferibili tende a non essere più perseguibile penalmente e costituisce generalmente un illecito civile: in tali casi la Cassazione annulla senza rinvio il capo relativo.
- La Corte di Cassazione non è sede per la rinnovazione del giudizio di merito: le censure che si limitano a sollecitare una rivalutazione delle emergenze probatorie sono inammissibili.
- La prescrizione non può essere dichiarata in cassazione se il ricorso è inammissibile e non si è formato un valido rapporto di impugnazione; inoltre, quando vi sono più capi di imputazione, l'ammissibilità del ricorso per alcuni capi non estende la possibilità di rilevare prescrizioni maturate dopo la sentenza per gli altri capi in cui il ricorso è inammissibile.
- Per la ricettazione, prove come la conoscenza della provenienza illecita del bene, la manipolazione/contraffazione del titolo e l'identificazione dell'imputato al momento dell'incasso possono essere ritenute idonee a dimostrare la colpevolezza.
- Se una condotta è stata depenalizzata da una riforma normativa, il giudice della legittimità può annullare la condanna senza rinvio e rideterminare la pena complessiva per i reati residui.
- In appello e in cassazione è determinante il rispetto delle regole processuali sull'ammissibilità: punti nuovi o tardivi sulla prescrizione o sulla non punibilità possono essere inattuabili se non correttamente dedotti e collegati a un ricorso ammissibile.
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