Cassazione Civile, Ordinanza n. 15521/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., iniziato nel 2013 e definito nel 2020, nel quale la parte privata era anche convenuta in riconvenzionale. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 e liquidato un indennizzo di euro 1.179,02, oltre spese. La ricorrente principale ha censurato: 1) la liquidazione delle spese, sostenendo che fossero inferiori ai minimi e che dovesse essere riconosciuta anche la fase istruttoria; 2) l'omessa pronuncia sulla maggiorazione del 30% per atti telematici navigabili ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014; 3) l'erroneo calcolo della "posta in gioco", da determinarsi non sul solo importo originario ma con interessi e rivalutazione; 4) l'erronea individuazione del valore della causa, che secondo la ricorrente doveva essere riferito al valore dell'esecuzione e non a quello della sola opposizione agli atti esecutivi. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale deducendo: a) che la Corte d'appello non avrebbe considerato la consapevolezza della ricorrente circa l'errore di rito della domanda nel processo presupposto, circostanza che avrebbe ridotto la durata rilevante; b) che l'indennizzo avrebbe dovuto essere calcolato assumendo un valore diverso, ottenuto sottraendo il valore della riconvenzionale da quello della domanda principale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi sul quantum dell'indennizzo, confermando che per l'opposizione agli atti esecutivi il valore va determinato con riferimento alla domanda proposta nel processo presupposto e non al credito dell'esecuzione; ha escluso altresì la necessità di maggiorare automaticamente tale valore con interessi e rivalutazione in assenza di allegazione di una relativa liquidazione nel giudizio presupposto. Ha invece accolto il primo motivo della ricorrente principale sulle spese, rilevando che, in un procedimento unitario articolato in fase monitoria e fase di opposizione, le spese devono essere liquidate complessivamente secondo soccombenza e tenendo conto anche della fase istruttoria effettivamente svolta; la liquidazione operata dalla Corte d'appello era inferiore ai minimi tabellari e priva di adeguata motivazione. La causa è stata quindi decisa nel merito dalla Cassazione limitatamente alle spese, con rideterminazione in euro 1.694,00 per il giudizio di merito; le ulteriori censure sono state respinte e le spese di legittimità compensate in ragione dell'esito parzialmente favorevole.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, cassando il decreto impugnato limitatamente al capo relativo alle spese del giudizio di merito e decidendo direttamente nel merito, con liquidazione unitaria delle spese delle due fasi del procedimento in complessivi euro 1.694,00. Ha rigettato gli altri tre motivi del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale del Ministero. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione dell'esito complessivo della lite.
Norme richiamate
art. 5-ter l. 89/2001
L'opposizione avverso il decreto di rigetto della domanda di equa riparazione costituisce la seconda fase di un procedimento unitario a contraddittorio pieno.
art. 2 bis l. 89/2001
comma 2; comma 3; comma 2-quinquies, lett. a)
Il valore della causa rileva ai fini della quantificazione dell'indennizzo; l'indennizzo non può superare il valore della causa o, se inferiore, quello del diritto accertato; non è dovuto indennizzo a chi abbia agito o resistito consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese.
art. 617, comma 2, c.p.c.
L'opposizione agli atti esecutivi successiva all'inizio dell'esecuzione è una vicenda processuale incidentale rispetto alla procedura esecutiva.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e, nel procedimento per equa riparazione, vanno regolate complessivamente in relazione all'intero procedimento quando l'opposizione è accolta.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutte le domande e le istanze ritualmente formulate; nel caso esaminato la censura di omessa pronuncia sulla maggiorazione telematica è stata respinta perché il ricorso non dimostrava i presupposti di fatto.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se meramente apparente; nel caso concreto la censura è stata rigettata o superata nei limiti indicati dalla Corte.
art. 2233 c.c.
Richiamato ai fini della liquidazione del compenso professionale in relazione ai parametri forensi.
art. 4 d.m. 55/2014
La fase istruttoria comprende le attività indicate dal decreto ed è liquidabile se effettivamente svolta.
art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014
La maggiorazione per atti telematici navigabili è di regola discrezionale e presuppone la prova che gli atti siano stati redatti con tecniche idonee a consentire ricerca testuale e navigazione.
art. 17 c.p.c.
Per la determinazione del valore della causa di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell'equa riparazione, si ricorre in via analogica ai criteri di valore delle cause di opposizione esecutiva.
art. 10 c.p.c.
Il valore della causa si determina, in linea di principio, sulla base della domanda proposta nel processo presupposto.
art. 2056 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per il criterio di quantificazione del danno, ma non applicato in senso ampliativo dalla Corte nel caso concreto.
d.m. 147/2022
Richiamato per l'adeguamento delle riduzioni dei compensi rispetto ai valori tabellari.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex l. n. 89/2001, l'opposizione ex art. 5-ter non introduce un autonomo grado di giudizio, ma prosegue una procedura unica; se l'opposizione è accolta, le spese vanno liquidate complessivamente per l'intero procedimento secondo il criterio della soccombenza.
- Ai fini dell'art. 2 bis, comma 3, l. n. 89/2001, il "valore della causa" va determinato, in via analogica, secondo i criteri degli artt. 10 e ss. c.p.c., facendo riferimento alla domanda proposta nel processo presupposto.
- Nell'opposizione agli atti esecutivi promossa dopo l'inizio dell'esecuzione, il valore della controversia non coincide automaticamente con il credito azionato nell'esecuzione, ma si collega al peso economico dell'incidente processuale e agli effetti dell'accoglimento o del rigetto sull'esecuzione pendente.
- La maggiorazione del 30% per atti telematici "navigabili" ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014 non è automatica: richiede che risulti effettivamente adottata una tecnica redazionale informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale.
- La fase istruttoria del procedimento per equa riparazione è compensabile quando effettivamente svolta, e la liquidazione delle spese deve darne conto in modo coerente con i parametri forensi applicabili.
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