Ordinanza n. 1146/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina n. 1113/2025 emessa e pubblicata in data 16.04.2025, nel procedimento iscritto al n. 6242/2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina n. 1113/2025, della quale è chiesta l'ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. Il TAR ha rilevato che non era stata depositata l'attestazione del passaggio in giudicato, ma soltanto una dichiarazione non sottoscritta del difensore. La questione decisiva riguarda quindi la prova documentale del passaggio in giudicato quale presupposto per l'azione di ottemperanza relativa a una sentenza del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il ricorso nel merito. Ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario sia presupposto indefettibile per agire in ottemperanza e che l'autocertificazione della parte o del difensore non sia sufficiente a dimostrarlo. Ha pertanto assegnato alla ricorrente un termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare la documentazione attestante il passaggio in giudicato, avvertendo che, in mancanza, il ricorso sarà dichiarato inammissibile. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 9 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il passaggio in giudicato delle sentenze e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario costituisce presupposto per agire in sede di ottemperanza.
Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Nel ricorso per ottemperanza deve essere depositato il provvedimento di cui si chiede l'esecuzione e, quando necessaria, la prova del suo passaggio in giudicato; una dichiarazione non sottoscritta del difensore non è sufficiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, la prova del passaggio in giudicato costituisce un presupposto indefettibile dell'azione; la sua mancanza rende il ricorso inammissibile, salvo che il ricorrente provveda al deposito della documentazione richiesta entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
- Ai fini della dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza azionata in ottemperanza non è sufficiente una semplice autocertificazione della parte o del difensore, tanto meno una dichiarazione non sottoscritta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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