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Sentenza

Sentenza del 24/06/2019 n. 3922 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Atto di accertamento - IRES - IRAP - IVA - conseguente al disconoscimento di componenti negativi di reddito;

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’avviso di accertamento è stato ritenuto nullo per carenza di motivazione, poiché non conteneva una dimostrazione adeguata e oggettiva delle ragioni del disconoscimento. L’Amministrazione finanziaria non può limitarsi ad affermare l’indeducibilità dei costi, ma deve spiegare in modo puntuale i presupposti fattuali e giuridici della ripresa a tassazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l’avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto alcuni componenti negativi di reddito. La censura riguardava l’insufficiente motivazione dell’atto: l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare elementi oggettivi, concreti e non meramente pretestuosi idonei a giustificare il disconoscimento delle componenti negative.

Norme richiamate

  • Art. 101, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Il disconoscimento di componenti negativi di reddito richiede una motivazione concreta e supportata da elementi oggettivi. L’atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della ripresa e di difendersi efficacemente; in mancanza, l’accertamento è nullo.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento che nega la deducibilità di costi o altri componenti negativi deve indicare con precisione quali elementi risultano irregolari e perché.
  • La motivazione non può essere generica, apparente o fondata su mere presunzioni non spiegate: devono essere esposti fatti, documenti e ragionamenti posti alla base della ripresa fiscale.
  • Il contribuente deve poter ricostruire integralmente le ragioni dell’accertamento già dall’atto notificato, senza doverle desumere da chiarimenti successivi.
  • In situazioni analoghe, l’assenza di una dimostrazione oggettiva e non pretestuosa del disconoscimento può costituire un vizio di motivazione e comportare la nullità dell’avviso.

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