Sentenza del 24/06/2019 n. 3922 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Atto di accertamento - IRES - IRAP - IVA - conseguente al disconoscimento di componenti negativi di reddito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’avviso di accertamento è stato ritenuto nullo per carenza di motivazione, poiché non conteneva una dimostrazione adeguata e oggettiva delle ragioni del disconoscimento. L’Amministrazione finanziaria non può limitarsi ad affermare l’indeducibilità dei costi, ma deve spiegare in modo puntuale i presupposti fattuali e giuridici della ripresa a tassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto alcuni componenti negativi di reddito. La censura riguardava l’insufficiente motivazione dell’atto: l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare elementi oggettivi, concreti e non meramente pretestuosi idonei a giustificare il disconoscimento delle componenti negative.
Norme richiamate
Art. 101, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Il disconoscimento di componenti negativi di reddito richiede una motivazione concreta e supportata da elementi oggettivi. L’atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della ripresa e di difendersi efficacemente; in mancanza, l’accertamento è nullo.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento che nega la deducibilità di costi o altri componenti negativi deve indicare con precisione quali elementi risultano irregolari e perché.
- La motivazione non può essere generica, apparente o fondata su mere presunzioni non spiegate: devono essere esposti fatti, documenti e ragionamenti posti alla base della ripresa fiscale.
- Il contribuente deve poter ricostruire integralmente le ragioni dell’accertamento già dall’atto notificato, senza doverle desumere da chiarimenti successivi.
- In situazioni analoghe, l’assenza di una dimostrazione oggettiva e non pretestuosa del disconoscimento può costituire un vizio di motivazione e comportare la nullità dell’avviso.
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