Cassazione Penale, Sentenza n. 2711/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il motivo unico deduceva vizio di motivazione, sostenendo che il giudice aveva escluso elementi sopravvenuti idonei a incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari e che non era stata adeguatamente valutata l'idoneità degli arresti domiciliari come misura meno afflittiva.
La decisione
Nel corso del giudizio il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza dell'8/11/2024, ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. La difesa aveva riconosciuto che, per effetto di tale provvedimento, era venuta meno la rilevanza pratica del ricorso. Il Pubblico Ministero aveva richiesto l'inammissibilità e la difesa aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza condanna alle spese.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di impugnazione, sopravviene un provvedimento che soddisfa la richiesta sostanziale del ricorrente (p.es. la sostituzione della custodia cautelare con misura meno afflittiva), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse comporta generalmente l'astensione dal decidere nel merito e può determinare l'assenza di pronunce sulle spese, salvo diverse valutazioni del giudice.
- Per mantenere l'interesse a un impugnazione, il ricorrente deve dimostrare che permane una situazione controversa o un pregiudizio non rimosso dal provvedimento sopravvenuto; in assenza di ciò il giudice può archiviarne l'esame.
- È opportuno che la difesa informi tempestivamente la Corte dell'eventuale sopravvenuta modifica favorevole, per evitare inutili approfondimenti e per ottenere, ove possibile, la chiusura rapida del procedimento di impugnazione.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse non vale come valutazione sul merito della decisione impugnata: non costituisce precedente sulla correttezza della motivazione originaria.
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