Cassazione Penale, Sentenza n. 35236/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a furti in abitazione e furto in abitazione aggravato. Il ricorrente deduce violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 416 c.p., sostenendo insufficiente prova della stabilità dell'accordo associativo e un ruolo marginale dell'indagato, e contesta le esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.), prospettando la presenza di fatti remoti e la possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e diretti a un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità, richiamando il principio secondo cui la Cassazione non procede a revisione degli elementi di fatto o della valutazione degli indizi. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sia quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (con richiamo a cassa comune, mezzi comuni, conversazioni intercettate e partecipazione a più reati-fine) sia quanto alle esigenze cautelari (gravità, professionalità nell'agire, precedenti penali e condanna per evasione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che, per provare la partecipazione a un'associazione per delinquere, siano rilevanti elementi quali l'esistenza di una cassa comune, l'utilizzo di mezzi comuni per il fine criminoso, la ripetizione indeterminata dei reati e le conversazioni intercettate che dimostrano partecipazione continuativa ai reati-fine; tali elementi, nel caso concreto, giustificano la qualificazione ai sensi dell'art. 416 c.p.
artt. 274 e 275 cod. pen.
I riferimenti del ricorrente a questi articoli, in relazione alle esigenze cautelari, sono stati ritenuti generici e non riferiti al concreto corredo probatorio. La Corte ha confermato che le esigenze cautelari possono fondarsi sulla gravità della condotta, sulla professionalità dimostrata nell'esecuzione dei reati e sui precedenti penali dell'indagato, anche se alcune condotte si riferiscono a fatti non immediatamente recenti.
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio procedurale secondo cui il motivo di cassazione deve evidenziare la violazione di legge o il vizio logico-manifesto; censure meramente critiche o dirette a rivedere il merito delle valutazioni del Gip o del tribunale del riesame sono inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, la norma prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, applicata nel caso di specie per euro 3.000,00.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è inammissibile se le censure sono generiche e mirano a un riesame del merito. Il ricorrente deve indicare profili di illegittimità e vizi logici-manifesti dell'atto impugnato.
- Per integrare l'art. 416 c.p. non è necessario dimostrare un'organizzazione gerarchica complessa; elementi come cassa comune, mezzi condivisi, progettualità di più reati e conversazioni intercettate che mostrino ripetizione e coordinamento possono essere ritenuti sufficienti a comprovare la stabilità dell'accordo criminoso.
- La sussistenza delle esigenze cautelari si valuta con riferimento alla gravità della condotta, alla professionalità dell'azione criminosa, ai precedenti e alla propensione a eludere le misure, e non è vinta automaticamente dalla distanza temporale di alcuni fatti.
- In sede di impugnazione cautelare in Cassazione è essenziale focalizzarsi su errori di diritto o su vizi logico-manifesti della motivazione, fornendo riferimenti precisi al testo del provvedimento impugnato e alla normativa invocata.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammenda) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi l'azione è da valutare attentamente prima di proporre ricorso senza argomentazioni specifiche.
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