Cassazione Penale, Sentenza n. 1236/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna n. 280/2023. La censura principale riguardava la mancata effettiva notifica del decreto: la difesa sosteneva di non aver ricevuto la raccomandata con l'avviso di deposito (CAD) e di aver avuto conoscenza del decreto solo quando il Comune di Jesi lo ha prodotto in un giudizio amministrativo (TAR). Il ricorso articolava tre motivi: (i) violazione dell'art. 175, comma 2 c.p.p. per ritenuta perfezione della notifica tramite semplice spedizione postale; (ii) inosservanza dell'art. 8, commi 4 e 6, legge n. 890/1982 e art. 170 c.p.p. per assenza di prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD); (iii) nullità per omessa citazione ex art. 179 e art. 460 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in relazione al secondo motivo: ha affermato il principio secondo cui la mera spedizione della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito non è sufficiente a perfezionare la notifica se non è provata l'effettiva ricezione dell'avviso da parte del destinatario. Richiamando la propria giurisprudenza e la pronuncia della Corte costituzionale n. 346/1998, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona perché riesamini l'istanza di restituzione nel termine attenendosi ai principi richiamati (ossia chiedendo o valutando la prova della effettiva ricezione del CAD).
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
La Corte valuta la correttezza del perfezionamento della notifica all'imputato; se la notifica è stata tentata tramite servizio postale e ha prodotto solo la spedizione dell'avviso di deposito, occorre prova della sua effettiva ricezione per considerare la notifica perfezionata.
art. 8, commi 4 e 6, legge n. 890/1982
Richiede che, in caso di mancata consegna diretta, la comunicazione dell'avvenuto deposito sia effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento; la Corte sottolinea che è necessaria la prova dell'effettiva ricezione (AR/CAD) e non basta la sola prova della spedizione.
art. 170 c.p.p.
Richiamato come norma rilevante per le modalità di notifica a mezzo posta; la sua corretta applicazione richiede verifica della ricezione effettiva dell'avviso di deposito.
art. 179 c.p.p.
Richiamato in relazione alla nullità per omessa citazione: se la notifica non è perfezionata, può configurarsi l'omessa citazione con effetti di nullità assoluta del provvedimento che impediscono la sua esecutività.
art. 460, comma 3, c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di notificare copia del decreto penale al condannato; la Corte osserva che l'inosservanza dell'obbligo di notifica efficace può determinare nullità e impedire l'esecutività del decreto.
art. 461 c.p.p.
Rilevante perché disciplina i termini e gli effetti dell'opposizione al decreto penale; la necessità di una notifica effettiva è particolarmente rilevante dato il carattere in contumacia del decreto penale.
Corte Costituzionale, sent. n. 346/1998
Ha dichiarato l'illegittimità della formulazione originaria dell'art. 8 L. 890/1982 e ha indicato la necessità dell'avviso di ricevimento per garantire l'effettiva conoscenza dell'atto, principio poi recepito e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- La notifica tramite servizio postale è perfezionata non con la sola spedizione dell'avviso di deposito, ma solo quando sia provata l'effettiva ricezione di tale avviso (avviso di ricevimento/CAD).
- La prova di consegna fornita dall'estratto informatico del tracciamento postale che non indica la persona che ha ritirato non è sufficiente a dimostrare la ricezione da parte del destinatario.
- Se l'imputato viene a conoscenza del decreto penale solo in altra sede (es. perché prodotto in un giudizio amministrativo), può essere fondata l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione, salvo che non vi sia prova certa della regolare notifica.
- Il giudice deve valutare con rigore la documentazione probatoria relativa alle notifiche postali: in assenza di prova della ricezione dell'AR/CAD, la notifica può essere considerata inesistente e il decreto non può divenire esecutivo.
- Nei procedimenti penali il rispetto formale delle modalità di notifica è strumentale alla tutela del diritto di difesa; per atti che producono effetti definitivi (es. decreto penale), la regola è applicata con maggiore rigore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1200/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1201/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1202/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1203/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1204/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1205/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →