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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30912/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata e, per trasparenza, nei confronti della socia (in realtà erede di una precedente socia), per recuperare a tassazione, ai fini IRPEF 2005, il reddito di partecipazione. L’atto societario era fondato su accertamento induttivo conseguente all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per quell’anno. La CTP aveva rigettato i ricorsi riuniti di società e soci; la CTR aveva invece accolto l’appello della contribuente ritenendo insussistenti i presupposti per l’accertamento induttivo, valorizzando la presenza di dichiarazioni dei redditi di anni contigui, scritture contabili depositate al Registro imprese e comunicazione IVA, e reputando che tali elementi avrebbero consentito di verificare la perdita esposta in bilancio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita decisione su motivo nuovo in appello; 2) violazione della disciplina sull’accertamento d’ufficio e induttivo, sostenendo che in caso di omessa dichiarazione l’Ufficio può ricostruire il reddito con presunzioni anche supersemplici e valorizzando antieconomicità, costo del personale e percentuale di ricarico; 3) violazione delle norme processuali tributarie perché la CTR avrebbe annullato l’accertamento senza rideterminare il reddito/imposta, nonostante il giudizio tributario sia di impugnazione-merito; 4) violazione della disciplina sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale, ritenuta dalla CTR non applicata o comunque trascurata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo, ha dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto: a) che il primo motivo fosse infondato perché la censura della contribuente sul codice attività errato era già stata dedotta in primo grado; b) che il secondo motivo fosse fondato perché, in caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio può procedere ad accertamento d’ufficio sulla base di dati e notizie comunque acquisiti e anche tramite presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova; c) che il terzo motivo fosse fondato poiché il giudizio tributario è di impugnazione-merito e, se il vizio investe il merito della pretesa, il giudice deve rideterminare l’imposta e non limitarsi ad annullare l’atto; d) che il quarto motivo restasse assorbito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la censura accolta in appello non introduceva un fatto storico o un thema decidendum nuovo rispetto al primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per error in procedendo.

  • art. 39, comma 1, lett. a), d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità dell’accertamento basato su presunzioni e indici di capacità contributiva.

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Richiamato insieme alle altre disposizioni sull’accertamento per sostenere il metodo induttivo.

  • art. 41, commi 1 e 2, d.P.R. 600/1973

    In caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio determina il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, potendo avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti dell’art. 38 e prescindere dalle risultanze della dichiarazione e delle scritture contabili.

  • art. 55, comma 1, d.P.R. 633/1972

    Richiamato per il coordinamento con l’accertamento in materia IVA in presenza di omessa dichiarazione.

  • art. 2697 c.c.

    Rileva ai fini della ripartizione dell’onere della prova: l’Ufficio può fondare l’accertamento su presunzioni, ma spetta al contribuente fornire la prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte ammette l’uso di presunzioni anche non assistite da gravità, precisione e concordanza nel caso di omessa dichiarazione.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    Il processo tributario è ricondotto alla categoria dell’impugnazione-merito.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’obbligo del giudice di decidere sul merito della pretesa quando definisce la controversia.

  • art. 30 l. 724/1994

    Richiamato per il tema della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.

  • art. 1 l. 296/2006

    Citata come modifica/integrazione della disciplina richiamata dalla ricorrente sul tema degli utili extracontabili.

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’Ufficio può procedere ad accertamento d’ufficio sulla base di qualsiasi dato o notizia disponibile, anche mediante presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; in tale situazione si determina l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
  • L’accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione non richiede la preventiva valorizzazione o la piena comparazione delle scritture contabili del contribuente, potendo l’Amministrazione prescindere dalle risultanze dichiarative e contabili e utilizzare elementi come antieconomicità, costo del lavoro, plusvalenze o parametri di settore.
  • Nel giudizio tributario, quando la censura investe il merito della pretesa impositiva e non un vizio meramente formale, il giudice non può limitarsi ad annullare l’atto ma deve rideterminare nel merito la corretta misura dell’imposta.
  • Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. se il motivo accolto in appello si fonda su un fatto storico già dedotto in primo grado, anche se viene prospettata una diversa qualificazione giuridica della censura.
  • La distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa può essere presunta secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, senza che ciò integri una presunzione di secondo grado vietata; nel caso concreto, tuttavia, la relativa doglianza è rimasta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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