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Sentenza

Sentenza n. 5986/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5606/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.07.2023

Giustizia amministrativa202512807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, notificata e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 15 marzo 2001, in relazione al servizio prestato mediante contratti a tempo determinato. Il ricorso si fondava sulla mancata esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'avvenuta liquidazione delle somme dovute, effettuata il 26 febbraio 2026, e ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. La ricorrente non si è opposta alla dichiarazione di esecuzione del giudicato, insistendo tuttavia per la condanna dell'Amministrazione alle spese, in ragione del ritardo che aveva reso necessario instaurare il giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il Ministero aveva dato esecuzione al giudicato nel corso del processo e che la ricorrente non aveva contestato l'avvenuto pagamento. Il giudicato è stato quindi eseguito, sebbene tardivamente e successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero, poiché il consistente ritardo nell'esecuzione aveva determinato l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi 650 euro, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice verifica l'esecuzione del giudicato e può definire il giudizio quando l'Amministrazione abbia adempiuto nel corso del processo.

  • art. 7 CCNI 15.03.2001

    Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudicato posto in esecuzione.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, tenuto conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e dell'impegno difensivo concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, quando l'adempimento sia integrale e non sia contestato dalla parte ricorrente.
  • L'adempimento tardivo dell'Amministrazione non elimina la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese: se il ritardo nell'esecuzione ha reso necessario il ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione anche in caso di cessazione della materia del contendere.
  • La liquidazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può essere determinata considerando la natura essenzialmente esecutiva della controversia, il concreto impegno difensivo e i parametri del D.M. 55/2014 richiamati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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