Cassazione Civile, Ordinanza n. 17402/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2005, con recupero a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente. In appello, la CTR Calabria aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate perché, al momento della costituzione, non risultava depositata entro il termine di legge la fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente il ricorso in appello, ritenendo tale omissione non sanabile neppure per effetto della costituzione della controparte. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR dichiarato l’inammissibilità nonostante, prima dell’udienza, fosse stata depositata copia dell’avviso di ricevimento recante anche il timbro di spedizione; (2) violazione dei medesimi artt. 22 e 53, per avere la CTR ignorato che i dati di ritualità e tempestività del gravame risultavano dall’avviso di ricevimento del plico, sicché la ricevuta di spedizione sarebbe stata processualmente superflua. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore del controricorrente ha anche comunicato il decesso del proprio assistito chiedendo l’interruzione, istanza ritenuta inapplicabile nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto ribadito che nel giudizio di cassazione non opera l’istituto dell’interruzione per morte della parte sopravvenuta dopo la valida instaurazione del processo. Nel merito, ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati: nel processo tributario, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente/appellante notificante a mezzo posta, è necessario depositare entro il termine di trenta giorni non solo la copia dell’atto spedito, ma anche la ricevuta di spedizione oppure un documento equipollente che consenta di provare la data di spedizione (come l’avviso di ricevimento con timbro datario/meccanografico dell’ufficio postale). In difetto di tale deposito tempestivo, l’inammissibilità non è sanabile mediante successiva produzione né dalla costituzione della controparte. Nel caso concreto, la stessa ricorrente ha ammesso che né la ricevuta di spedizione né l’avviso di ricevimento erano stati depositati nel termine, essendo avvenuto il deposito solo successivamente; di conseguenza la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTR è stata confermata. L’Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario l’appellante deve costituirsi depositando la documentazione prescritta dalla norma; il mancato deposito tempestivo della prova della spedizione comporta inammissibilità dell’impugnazione.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente/appellante notificante a mezzo posta occorre depositare copia del ricorso/atto notificato e la ricevuta di spedizione, o documento equipollente idoneo a provare la data di spedizione, entro il termine previsto.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
la successiva esibizione non sana l’inammissibilità quando manchi il deposito tempestivo dei documenti essenziali, salvo i casi di rimessione in termini.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione è stato proposto denunciando nullità processuali derivanti dalla ritenuta inammissibilità dell’appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, chi notifica l’atto d’impugnazione a mezzo posta deve depositare tempestivamente, al momento della costituzione, la prova della spedizione dell’atto o un documento equipollente che rechi in modo certo la data di spedizione; in mancanza, l’impugnazione è inammissibile.
- L’avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se contiene un’idonea attestazione postale della data di spedizione mediante timbro datario o stampigliatura meccanografica; altrimenti non vale a superare il requisito documentale richiesto dalla legge.
- La successiva produzione documentale non sana l’inammissibilità già verificatasi per il mancato deposito nel termine dei documenti essenziali, salvo i presupposti di una rimessione in termini.
- Nel giudizio di cassazione non si applica l’interruzione del processo per morte della parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, potendo il difensore proseguire l’attività difensiva.
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