Ordinanza n. 940/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 343/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro il bando di concorso nella parte relativa alla priorità nella scelta delle sedi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. La controversia riguarda il bando di concorso del Ministero della Giustizia, nella parte in cui limitava la priorità nella scelta delle sedi ai soli casi di assistenza al coniuge e al figlio minore, escludendo l'assistenza al genitore portatore di handicap. Il motivo sostanziale concerne il contrasto di tale previsione con l'art. 33, comma 4, della legge n. 104/1992. In appello cautelare sono stati inoltre dedotti, implicitamente attraverso la richiesta di riesame urgente della posizione, il periculum in mora derivante dalla prossima assegnazione dei posti ai vincitori e il rischio di compromissione delle esigenze di assistenza familiare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e ha riformato l'ordinanza del TAR Lazio. In sede di esame sommario, propria della fase cautelare, ha ritenuto che il bando apparisse in contrasto con l'art. 33, comma 4, della legge n. 104/1992, poiché limitava la priorità nella scelta delle sedi all'assistenza al coniuge e al figlio minore. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerata l'imminente assegnazione dei posti ai vincitori, tra i quali l'appellante, e l'urgenza di riesaminare la sua posizione rispetto alle sedi disponibili, per evitare la compromissione delle esigenze di assistenza al genitore con disabilità. Ha quindi accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado nei termini indicati in motivazione, disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 4, l. n. 104/1992
priorità nella scelta della sede
In sede cautelare, la previsione del bando che limita la priorità nella scelta delle sedi ai casi di assistenza al coniuge e al figlio minore appare incompatibile con la disposizione, in quanto non considera l'assistenza al genitore portatore di handicap.
art. 62 c.p.a.
Disposizione processuale richiamata quale base dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, dopo l'accoglimento della domanda cautelare, la trasmissione della decisione al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, una clausola del bando di concorso che limiti la priorità nella scelta della sede all'assistenza al coniuge e al figlio minore appare illegittima, ai sensi dell'art. 33, comma 4, della legge n. 104/1992, se esclude l'assistenza al genitore portatore di handicap.
- La prossima assegnazione dei posti ai vincitori può integrare il periculum in mora quando renda concretamente irreversibile o difficilmente rimediabile la perdita della possibilità di ottenere una sede compatibile con le esigenze di assistenza familiare.
- Quando il giudice d'appello cautelare ravvisi sia un fumus di illegittimità del bando sia un pericolo derivante dall'imminente assegnazione delle sedi, può riformare l'ordinanza reiettiva del TAR e imporre il riesame urgente della posizione dell'interessato rispetto alle sedi disponibili.
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