Sentenza n. 1938/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catania, recante condanna solidale del Comune e di una cooperativa edilizia al pagamento di somme, spese legali e spese di CTU
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’integrale esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Catania passata in giudicato, che aveva condannato il Comune, in solido con una cooperativa edilizia, al pagamento di € 73.582,00, oltre interessi sulla somma rivalutata dal 26 maggio 1990 al soddisfo, nonché delle spese e dei compensi legali e delle spese di CTU relativi ai diversi gradi di giudizio. Il Comune aveva corrisposto la somma di € 237.849,61, ma la ricorrente aveva contestato il mancato calcolo degli interessi e della rivalutazione fino alla data effettiva del pagamento, chiedendo ulteriori € 4.819,23, nonché il mancato pagamento delle spese legali, degli accessori di legge e delle spese di CTU. Il Comune ha sostenuto che il ritardo fosse imputabile alla mancata collaborazione della creditrice, ha contestato il metodo di calcolo delle spese legali e ha affermato di non poter procedere senza una fattura pro forma dei professionisti. Ha inoltre dedotto che gli interessi sulle spese legali non fossero dovuti. Nelle more, il Comune ha pagato la somma di € 4.819,23 relativa a interessi e rivalutazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di € 4.819,23, già pagata dal Comune. Per il resto ha accolto il ricorso, rilevando che il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione era decorso e che non sussistevano giustificazioni per l’inadempimento. Ha affermato l’obbligo del Comune di pagare le spese legali liquidate direttamente in favore della parte, comprensive di onorari, diritti, spese, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, senza poter subordinare il pagamento alla produzione della fattura del difensore: il titolo del pagamento è costituito dalla pronuncia giudiziale, mentre i rapporti interni tra parte e difensore restano estranei all’amministrazione. In assenza di prova di un diverso regime fiscale, deve applicarsi il regime ordinario vigente. Sono state riconosciute anche le spese di CTU nei limiti documentati, non contestate dal Comune e già incluse nella delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio. Sono stati invece esclusi gli interessi sulle spese legali, non essendo stati liquidati nel titolo giudiziale posto in esecuzione. Il Comune è stato assegnatario di un termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per effettuare i pagamenti e adottare gli atti amministrativi e contabili necessari. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, individuato nel Segretario comunale di Catania o in un suo delegato, dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni su istanza della ricorrente. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato, nonché agli eventuali compensi del commissario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; decorso tale termine, l’inadempimento può essere fatto valere in sede di ottemperanza.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio applicabile alle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il termine per la presentazione della nota specifica relativa al compenso del commissario ad acta decorre dalla conclusione dell’incarico e deve essere rispettato a pena di decadenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, l’amministrazione deve eseguire integralmente il titolo giudiziale, senza poter opporre giustificazioni non supportate da concreti impedimenti.
- Quando una sentenza condanna la pubblica amministrazione al pagamento delle spese legali direttamente in favore della parte vittoriosa, il provvedimento giudiziale costituisce autonomo titolo per il pagamento; l’amministrazione non può subordinare l’adempimento alla produzione della fattura del difensore, restando i rapporti interni tra parte e professionista estranei al rapporto obbligatorio dell’amministrazione.
- Le spese legali liquidate giudizialmente devono essere corrisposte con gli accessori previsti dalla legge, inclusi rimborso forfettario, IVA e CPA, nella misura vigente, salvo che sia dimostrata l’applicabilità di un diverso regime fiscale.
- Gli interessi sulle spese legali non possono essere riconosciuti in sede di ottemperanza se non risultano liquidati o comunque compresi nel titolo giudiziale da eseguire.
- Le spese di CTU comprese nel titolo giudiziale sono dovute nei limiti documentati, soprattutto quando non siano state contestate dall’amministrazione e siano state incluse nell’atto di riconoscimento del debito.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi per il successivo termine.
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