Sentenza n. 599/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A)della nota prot. n. 11825 del 05.08.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota del dirigente scolastico che assegnava al minore 18 ore settimanali di sostegno su 30 ore di frequenza
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione scolastica relativa all'anno 2025/2026, lamentando l'insufficiente assegnazione dell'insegnante di sostegno rispetto all'orario complessivo di frequenza e chiedendo l'accertamento del diritto del minore alla copertura dell'intero orario scolastico, pari a 30 ore settimanali, nonché la condanna dell'amministrazione all'assegnazione di un docente specializzato con rapporto 1:1. Nel corso del giudizio, il TAR ha ordinato la redazione del PEI. Il GLO si è riunito il 24 novembre 2025 e il PEI è stato rilasciato il 22 dicembre 2025, stabilendo l'assegnazione del servizio per l'intero tempo scuola. L'amministrazione ha quindi proceduto all'effettiva assegnazione dell'insegnante di sostegno per l'intero orario, con rapporto 1:1.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché, successivamente alla notifica dell'ordinanza cautelare, l'amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, sia mediante la redazione del PEI conforme alle esigenze del minore sia mediante l'assegnazione dell'insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ritenendo fondata la domanda della ricorrente alla luce della costante giurisprudenza del TAR. La condanna è stata liquidata in euro 1.000, oltre accessori di legge e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea e alle altre disposizioni richiamate, la base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Regolamento (UE) 2016/679, artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, parr. 2 e 4
Richiamato quale quadro normativo per la protezione dei dati personali e dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta gli atti e pone in essere le attività necessarie a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale dedotta, viene meno l'interesse alla decisione di merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In una controversia relativa all'assegnazione dell'insegnante di sostegno, la redazione del PEI conforme alle esigenze dell'alunno e l'effettiva assegnazione del docente per l'intero orario scolastico possono determinare l'integrale soddisfazione della pretesa azionata e la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base della fondatezza della domanda al momento della definizione del giudizio.
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