Cassazione Civile, Ordinanza n. 06651/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda assunzioni a termine reiterate nel settore scolastico e la successiva stabilizzazione del lavoratore. Il ricorso per cassazione contestava la decisione di merito sul presupposto che i contratti a termine fossero illegittimi e integrassero il c.d. illecito euro-unitario; sosteneva inoltre che la stabilizzazione non potesse essere considerata satisfattiva dei diritti del lavoratore né idonea a escludere il risarcimento del danno da reiterazione abusiva. Il terzo motivo censurava il riparto dell’onere della prova in tema di danno risarcibile. Un ulteriore motivo riguardava la compensazione delle spese, assumendo l'ingiustizia della compensazione perché il diritto leso sarebbe stato sanato dalla stabilizzazione. Viene anche prospettata l'ipotesi di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla capacità sanante della stabilizzazione rispetto al danno euro-unitario. La Corte di cassazione rileva però che tali censure non colgono la reale ratio della decisione di appello, che aveva escluso l’illiceità delle assunzioni a termine per non aver superato, nei casi di supplenze su organico di diritto, il limite di 36 mesi e per mancata allegazione e prova di un uso improprio e distorto delle supplenze brevi o su organico di fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano incoerenti rispetto alla decisione impugnata e presupponevano una statuizione diversa da quella effettivamente resa dalla Corte territoriale. In particolare, i motivi insistevano sulla pretesa capacità sanante della stabilizzazione e sull'illegittimità delle assunzioni, mentre l'appello aveva escluso l'illiceità dei contratti a termine per ragioni diverse: mancato superamento del limite dei 36 mesi nelle supplenze su organico di diritto e difetto di allegazione/prova di un uso distorto delle supplenze brevi o su organico di fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, previsto dal comma 1-bis.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma presuppongono una decisione diversa da quella effettivamente resa dal giudice di merito.
- In materia di contratti a termine nel settore scolastico, la deduzione di illegittimità delle assunzioni deve misurarsi con le specifiche ragioni poste a base della decisione di merito, ivi compresa la verifica del superamento del limite temporale rilevante e l’allegazione/prova di un uso improprio delle supplenze.
- La sola prospettazione della stabilizzazione del lavoratore come fatto sanante o estintivo del diritto al risarcimento non è decisiva se la sentenza impugnata non abbia fondato la propria decisione su tale presupposto.
- La censura relativa all’onere della prova è inammissibile quando non si confronta con la statuizione concreta del giudice di merito in ordine alla mancanza di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti processuali.
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