Cassazione Civile, Ordinanza n. 05525/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un dirigente medico volta a ottenere differenze retributive e il correlato ristoro del pregiudizio subito per non avere la ASL computato, ai fini dell’anzianità di servizio, i periodi lavorati con contratti a tempo determinato reiterati. La Corte d’appello aveva riconosciuto in favore del lavoratore la somma di euro 30.085,55 a titolo di retribuzione di posizione, ritenendo computabile anche il servizio a termine. La ASL ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione del CCNL dirigenza medica e veterinaria (artt. 4, 11 e 12 del CCNL 8 giugno 2000) perché, secondo la ricorrente, la retribuzione di posizione richiederebbe cinque anni di rapporto a tempo indeterminato e la positiva valutazione ex art. 15 d.lgs. 502/1992, requisiti che non sarebbero integrati dal servizio a termine; (2) violazione degli artt. 39 e 11, comma 3, del medesimo CCNL, sostenendo che non potesse configurarsi alcun danno da perdita di chance, poiché il lavoratore non avrebbe comunque avuto diritto a partecipare alla ripartizione della retribuzione di posizione variabile aziendale. In via preliminare la resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di data nella procura, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare sulla procura, affermando che la procura speciale apposta a margine del ricorso per cassazione, in quanto corpo unico con l’atto, soddisfa il requisito di specialità anche se priva di data, che si intende estesa a quella del ricorso. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato comparabili quanto alle condizioni di impiego; l’anzianità di servizio rilevante per la retribuzione di posizione rientra in tali condizioni e, non essendo state dedotte ragioni oggettive di differenziazione, il servizio a termine deve essere computato. La Corte ha escluso che fosse necessario sollevare questione di legittimità costituzionale o attivare il procedimento ex art. 64 d.lgs. 165/2001, poiché la norma eurounitaria a efficacia diretta prevale sulla disposizione pattizia contrastante. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva riconosciuto un emolumento indebito, ma un danno da perdita di chance derivante dall’omesso computo dell’anzianità, liquidato equitativamente in relazione al vantaggio economico perduto e alla probabilità di conseguirlo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 83, comma 3, c.p.c.
La procura in calce o a margine del ricorso per cassazione è presunta riferita al grado o alla fase cui l’atto inerisce; se priva di data, la data del ricorso si estende alla procura, salvandone la specialità.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma richiamata come parametro di censura per violazione di legge e nullità processuale nei due motivi di ricorso.
artt. 4, 11 e 12 CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico dirigenza medica e veterinaria
Le clausole invocate dalla ricorrente sono superate, nel caso concreto, dal principio di non discriminazione eurounitario, che impone il computo del servizio a termine ai fini dell’anzianità rilevante per la retribuzione di posizione.
clausola 4 dell'Accordo CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
"[i] criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"
Impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato comparabili quanto alle condizioni di impiego; il semplice fatto della natura a termine del rapporto non costituisce ragione oggettiva per escludere il servizio dal computo dell’anzianità.
art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato dalla ricorrente come fonte del requisito della valutazione positiva per il riconoscimento della retribuzione di posizione; la Corte non ne fa applicazione decisiva, perché il parametro dirimente è il diritto eurounitario alla non discriminazione.
art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001
La procedura di accertamento sulla efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi è obbligatoria solo in primo grado e comunque non vincola in modo assoluto il giudice; nel caso concreto non è stata adeguatamente dimostrata la sua necessaria attivazione.
art. 134 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale non possono riguardare un contratto collettivo di diritto comune, che è atto privo di forza di legge.
art. 39 CCNL 8 giugno 2000
Attribuisce la retribuzione di posizione variabile dopo il quinquennio di attività e il superamento delle verifiche previste; tuttavia il quinquennio va computato tenendo conto anche del servizio a termine non diversamente giustificato.
art. 11, comma 3, CCNL 8 giugno 2000
Richiamato dalla ricorrente per negare il diritto all’emolumento; la Corte ritiene che il mancato riconoscimento discenda dall’erronea esclusione del servizio a tempo determinato dal computo dell’anzianità.
art. 31, comma 4, CCNL 8 giugno 2000
Richiamato dal CCNL quale parametro per il superamento delle verifiche connesse alla retribuzione di posizione variabile.
art. 32 CCNL 8 giugno 2000
Richiamato dal CCNL quale ulteriore norma sulle verifiche necessarie per il riconoscimento della retribuzione di posizione variabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, menzionati nel dispositivo.
Massime di principio
- In materia di rapporti di lavoro a termine nel settore pubblico, l’anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato deve essere computata ai fini delle condizioni di impiego collegate all’anzianità stessa, salvo che il datore di lavoro dimostri l’esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare una diversa disciplina.
- La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ha efficacia diretta e prevale sulla disciplina interna, legislativa o pattizia, incompatibile con il principio di parità di trattamento tra lavoratori comparabili.
- Quando la norma interna contrasta frontalmente con una norma eurounitaria direttamente applicabile, il giudice nazionale deve applicare immediatamente la norma UE senza necessità di un’interpretazione conforme e senza dover sollevare questione di legittimità costituzionale se il contrasto riguarda un atto privo di forza di legge.
- Il mancato riconoscimento di un emolumento collegato all’anzianità può integrare un danno da perdita di chance se l’errore del datore di lavoro ha impedito al lavoratore di partecipare a una chance concreta e valutabile di conseguire quel vantaggio economico; la liquidazione può avvenire in via equitativa parametrandosi al vantaggio potenzialmente conseguibile e alla probabilità di ottenerlo.
- Nel giudizio di cassazione, la procura speciale apposta in calce o a margine del ricorso è assistita da una presunzione di specialità e, se priva di data, la data dell’atto cui accede si estende alla procura.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare una ricostruzione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
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