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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12490/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità della istanza di ricusazione proposta nei confronti del Presidente del Collegio del Tribunale di Vibo Valentia. Il ricusante sosteneva che il Presidente era incompatibile ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. per aver precedentemente giudicato Cracolici responsabile di estorsione in danno di Buttafuoco Nunzio, reato commesso avvalendosi della forza di intimidazione derivante dalla criminalità organizzata ('ndrangheta, gruppo Bonavota). Nel nuovo procedimento per partecipazione qualificata all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) si utilizzerebbero anche le dichiarazioni rese da Buttafuoco; il difensore censurava inoltre la procedura, sostenendo che la dichiarazione di inammissibilità non poteva essere adottata de plano ma doveva essere decisa nel merito con le forme del contraddittorio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., denunciando violazioni degli artt. 606 e 178 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità adottata de plano ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., perché l'istanza di ricusazione risultava manifestamente infondata. La Corte ha spiegato che il fatto che il giudice abbia già giudicato l'imputato per diverso reato (estorsione) non costituisce di per sé causa di incompatibilità rispetto al nuovo procedimento per associazione mafiosa quando i fatti sono storicamente e sostanzialmente diversi o più ampi. Ha aggiunto che la mera coincidenza di fonti probatorie tra i due processi non comporta automaticamente ricusazione, poiché la valutazione delle stesse prove può essere diversa nei due giudizi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Comma 1 autorizza la declaratoria de plano di inammissibilità quando la ricusazione è manifestamente infondata; il collegio deve provvedere "senza ritardo" e non è richiamata la procedura dell'art. 127 per il contraddittorio in questa fase sommaria

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Disciplina le cause di incompatibilità; la Corte ha interpretato che la precedente partecipazione del magistrato a un processo per fatti diversi (anche aggravati dalla finalità mafiosa) non determina automaticamente incompatibilità ai sensi dell'art. 37

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola la decisione nel merito della ricusazione con contraddittorio; la Corte ha chiarito che tale forma non è sempre necessaria quando l'istanza è manifestamente infondata e può essere dichiarata inammissibile de plano ai sensi dell'art. 41, comma 1

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma evocata dal ricorrente in relazione alla procedura; la Corte ha ritenuto che non è stata violata dato che la valutazione di manifesta infondatezza legittima la decisione de plano

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità della ricusazione: condanna alle spese processuali e applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata imponendo euro 3.000

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione invocato dal ricorrente (presunta violazione di norme processuali); la Corte lo ha ritenuto inidoneo a superare la soglia di manifesta infondatezza già rilevata

  • art. 416-bis cod. pen.

    Contestazione sostanziale del nuovo procedimento (associazione mafiosa); la Corte ha distinto i fatti già giudicati (estorsione) da quelli oggetto dell'accusa di partecipazione all'associazione mafiosa, ritenendo la diversità fattuale rilevante ai fini della ricusazione

Massime di principio

  • La ricusazione può essere dichiarata inammissibile de plano quando i motivi sono manifestamente infondati; in tale fase non è sempre necessario il contraddittorio previsto dall'art. 127 cod. proc. pen.
  • La partecipazione precedente di un magistrato a un giudizio contro lo stesso imputato non è automaticamente causa di incompatibilità: occorre valutare l'identità sostanziale dei fatti e il concreto rischio di pregiudizio
  • La condivisione di fonti probatorie tra due procedimenti non determina di per sé la ricusazione, poiché la stessa prova può essere valutata in modo diverso in distinti processi
  • Se la ricusazione appare plausibile e non manifestamente infondata, va decisa nel merito con il contraddittorio; viceversa la declaratoria de plano è legittima
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese e sanzione pecuniaria) ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., salvo escusione motivata

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