Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15936/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 30/11/2023 lamentando mancanza di motivazione, illogicità e contraddittorità, chiedendo la derubricazione del reato da tentativo di riciclaggio a furto. Sostiene che, per la "strettissima connessione temporale" tra il furto e il rinvenimento dell'autovettura, il suo possesso dovrebbe essere ricondotto al reato presupposto (furto) e non configurare il reato di cui all'art. 648-bis c.p.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso per cassazione inammissibile per motivi generici. Ritiene incontestato che Pirozzi disponesse dell'autovettura di provenienza furtiva e compisse attività idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza furtiva; pertanto la richiesta di derubricazione è stata ritenuta meramente assertiva e priva di indicazioni fattuali circostanziate. Il ricorso ripete il motivo già esaminato nel riesame, al quale il tribunale ha dato risposta adeguata. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8, convertito in L. 176/2020 (modificato dall'art.16 D.L. 30/12/2021 n.228, convertito in L. 25/02/2022 n.15)

    art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020

    Consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte segnala che il procedimento è stato trattato ai sensi di tale normativa e delle successive modifiche

  • Art. 648-bis Codice Penale (riciclaggio)

    La Corte rileva che gli elementi indiziari (disponibilità dell'autovettura e compimento di operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza) sono compatibili con la fattispecie di riciclaggio; non sussistono invece elementi circostanziati a favore della derubricazione in furto

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016)

    Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969

    Principio consolidato: la derubricazione da reato di ricettazione/riciclaggio a furto necessita di indicazioni circostanziate che dimostrino che il possesso del bene sia riconducibile al furto; richieste generiche o assertive sono inammissibili

Massime di principio

  • La mera affermazione generica che il possesso del bene derivi da un furto non è sufficiente: la derubricazione richiede elementi fattuali specifici e circostanziati che colleghino il possesso all'antecedente furto
  • Se risulta che l'imputato aveva disponibilità del bene e compiva operazioni per ostacolarne l'identificazione, il quadro indiziario è compatibile con il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
  • In sede di riesame e cassazione i motivi ripetitivi già valutati e privi di riferimenti fattuali nuovi possono essere dichiarati inammissibili come generici
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.