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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02209/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da nove cartelle di pagamento relative ad annualità dal 1998 al 2005, emesse per imposte, tributi e sanzioni in esito ad attività di liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. La società ricorrente le ha impugnate sostenendo, tra l'altro, la nullità delle cartelle per intervenuta decadenza dal potere di riscossione per tardiva notifica, la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni e il limite temporale della responsabilità solidale ex art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997. Dopo un primo giudizio di cassazione, che aveva accolto il motivo relativo alla mancata motivazione sulla prova della notifica delle cartelle alla debitrice principale e aveva disposto rinvio, il giudice di rinvio ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione della società, ritenendo che la precedente ordinanza di cassazione contenesse un lapsus calami nella designazione del giudice di rinvio. Con il ricorso per cassazione contro tale sentenza, la società ha dedotto violazione dell'art. 383 c.p.c. e nullità del procedimento per non avere il giudice del rinvio disposto la prosecuzione del giudizio davanti al giudice effettivamente competente indicato dalla precedente decisione di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della società. Ha ritenuto che la precedente ordinanza di cassazione contenesse un errore materiale nella designazione del giudice di rinvio e ha precisato che, se il giudizio di rinvio si conclude con una pronuncia di inammissibilità, la Cassazione può emendare d'ufficio l'errore materiale commesso nel provvedimento di annullamento con rinvio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, corretto d'ufficio la propria ordinanza n. 11489 del 2018 nel senso che il rinvio era da intendere alla CTR del Lazio, e ha rinviato il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 14, commi 1 e 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    è richiamato quale base della responsabilità solidale della società ricorrente per le somme iscritte a ruolo

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    è richiamato quale fonte dell'attività di liquidazione che ha preceduto l'iscrizione a ruolo

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    è richiamato in relazione ai termini di notifica delle cartelle e alla dedotta decadenza dal potere di riscossione

  • art. 383 c.p.c.

    disciplina il rinvio proprio/prosecutorio e la designazione del giudice del giudizio rescissorio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del motivo per violazione di legge dedotto dalla ricorrente

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro del motivo per nullità del procedimento dedotto dalla ricorrente

  • art. 5 d.lgs. n. 546/1992

    è evocato dalla ricorrente per censurare la mancata prosecuzione del giudizio davanti al giudice ritenuto competente

  • artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.

    sono richiamati per affermare che la designazione del giudice di rinvio contenuta nella sentenza della Cassazione non è normalmente impugnabile, salva la revocazione nei casi previsti

  • art. 2697 c.c.

    non è citato espressamente nel testo come oggetto di decisione, ma compare nella tassonomia degli istituti rilevanti; qui non emerge una specifica interpretazione

Massime di principio

  • Nel rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 383 c.p.c., la designazione del giudice del giudizio rescissorio integra una statuizione di competenza funzionale, normalmente non modificabile dal giudice di rinvio né dalla stessa Corte, salvo il rimedio della correzione dell'errore materiale.
  • L'errore materiale nella designazione del giudice di rinvio può essere emendato d'ufficio dalla Corte di cassazione anche quando il giudizio di rinvio si sia concluso con una pronuncia in rito, come l'inammissibilità, con conseguente cassazione di tale decisione e rinvio al giudice effettivamente competente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso in riassunzione è illegittima quando sia fondata esclusivamente su un'erronea lettura della precedente ordinanza di cassazione, ove da questa emerga, anche per elementi testuali come il riferimento alla "diversa composizione", la riconoscibilità di un lapsus calami nella indicazione del giudice di rinvio.
  • La Corte di cassazione, nel giudizio di legittimità contro la sentenza resa in sede rescissoria, può correggere il proprio precedente errore materiale di designazione del giudice del rinvio e disporre che il giudizio prosegua davanti al giudice originariamente e correttamente individuabile dalla decisione cassatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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