Cassazione Penale, Sentenza n. 7107/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di riesame a seguito di rinvio, ha accolto l'appello del pubblico ministero e disposto il sequestro preventivo delle quote sociali della MENFER s.r.l. (ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 452-quaterdecies c.p.). La ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di mera apparenza della motivazione, sostenendo che l'ordinanza non avrebbe fornito un adeguato sviluppo motivazionale e non avrebbe valutato il periculum in mora (requisito del sequestro impeditivo ex art. 321, c.1 c.p.p.), né un nesso eziologico diretto e immediato tra reato e bene tale da giustificare la confisca obbligatoria delle quote.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del riesame avesse adeguatamente motivato la decisione: le quote (in particolare la titolarità del 100% da parte della ricorrente) erano state considerate beni strumentali al reato, in quanto attraverso il potere decisionale esercitato si era consentito al sistema illecito di sussistere e protrarsi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui occorre accertare una strumentalità specifica, durevole e non occasionale del bene rispetto alla condotta criminosa e la necessità di rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità della misura. È stata inoltre esclusa la rilevanza, nella valutazione della confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies, di considerazioni sul periculum in mora, le quali attengono invece al sequestro impeditivo. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p. (comma 1)
sequestro preventivo a fini impeditivi
Regola il sequestro per evitare che la libera disponibilità del bene consenta il protrarsi o l'aggravamento delle conseguenze del reato; richiede la valutazione del periculum in mora (esigenze cautelari impeditive).
art. 321 c.p.p. (comma 2)
sequestro preventivo a fini di confisca
Consente il sequestro di cose di cui sia obbligatoria la confisca; la verifica riguarda se il bene rientri tra le "cose che servirono a commettere il reato" (strumentalità), senza che assuma rilievo il periculum in mora.
art. 452-quaterdecies c.p.
confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato (comma 5 richiamato nel testo)
Stabilisce la confisca obbligatoria di beni strumenti del reato; il giudice deve accertare la natura strumentale e la pertinenza del bene rispetto alla realizzazione del fatto illecito.
art. 325 c.p.p.
ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324
Delimita i termini di ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro: è ammesso solo per violazione di legge; la cassazione non è luogo per ricostruzioni ampie dei fatti o per censurare ragionamenti valutativi che non integrino vizi di legittimità.
art. 606 c.p.p. (lett. e)
motivi di ricorso in cassazione relativi all'illogicità della motivazione
Consente di denunciare la manifesta illogicità della motivazione, ma tale censura è distinta e non sempre utilizzabile nei limiti ristretti previsti dall'art. 325; molte critiche al ragionamento in fatto rientrano invece tra i rimedi esclusi in questa sede di legittimità.
Massime di principio
- Per sequestrare o confiscare quote sociali come cose strumentali al reato è necessario dimostrare una strumentalità specifica, durevole e non occasionale del bene rispetto all'attività illecita (es. società strutturalmente funzionale al reato o "schermo" societario che ha consentito il sistema illecita).
- La distinzione tra sequestro a fini di confisca (art. 321, c.2) e sequestro impeditivo (art. 321, c.1) è cruciale: la prima richiede accertamento della strumentalità del bene alla commissione del reato; la seconda richiede la valutazione del periculum in mora (rischio di protrazione o aggravamento). Le valutazioni sono differenti e non devono sovrapporsi.
- Nel giudizio di cassazione contro ordinanze di sequestro (art. 325 c.p.p.) la sindacabilità è limitata a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali; le critiche meramente valutative o l'illogicità non sempre sono ammissibili in questa sede e possono necessitare di altri rimedi processuali.
- La titolarità dell'intero pacchetto sociale (es. 100% delle quote) può essere considerata elemento rilevante per dimostrare il potere decisionale che rende le quote strumentali all'illecito, soprattutto se tale titolarità ha impedito controlli gestionali e ha favorito la persistenza del sistema criminale.
- Il giudice deve sempre motivare la scelta cautelare in termini di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità perseguita: la misura deve essere congrua rispetto al nesso di strumentalità accertato.
- Un mutamento giurisprudenziale successivo non sottrae automaticamente l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento; tuttavia, il mutamento può costituire "nuovo elemento" per tentare la revoca o la modifica della misura cautelare in sede competente.
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