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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7107/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di riesame a seguito di rinvio, ha accolto l'appello del pubblico ministero e disposto il sequestro preventivo delle quote sociali della MENFER s.r.l. (ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 452-quaterdecies c.p.). La ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di mera apparenza della motivazione, sostenendo che l'ordinanza non avrebbe fornito un adeguato sviluppo motivazionale e non avrebbe valutato il periculum in mora (requisito del sequestro impeditivo ex art. 321, c.1 c.p.p.), né un nesso eziologico diretto e immediato tra reato e bene tale da giustificare la confisca obbligatoria delle quote.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del riesame avesse adeguatamente motivato la decisione: le quote (in particolare la titolarità del 100% da parte della ricorrente) erano state considerate beni strumentali al reato, in quanto attraverso il potere decisionale esercitato si era consentito al sistema illecito di sussistere e protrarsi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui occorre accertare una strumentalità specifica, durevole e non occasionale del bene rispetto alla condotta criminosa e la necessità di rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità della misura. È stata inoltre esclusa la rilevanza, nella valutazione della confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies, di considerazioni sul periculum in mora, le quali attengono invece al sequestro impeditivo. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p. (comma 1)

    sequestro preventivo a fini impeditivi

    Regola il sequestro per evitare che la libera disponibilità del bene consenta il protrarsi o l'aggravamento delle conseguenze del reato; richiede la valutazione del periculum in mora (esigenze cautelari impeditive).

  • art. 321 c.p.p. (comma 2)

    sequestro preventivo a fini di confisca

    Consente il sequestro di cose di cui sia obbligatoria la confisca; la verifica riguarda se il bene rientri tra le "cose che servirono a commettere il reato" (strumentalità), senza che assuma rilievo il periculum in mora.

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato (comma 5 richiamato nel testo)

    Stabilisce la confisca obbligatoria di beni strumenti del reato; il giudice deve accertare la natura strumentale e la pertinenza del bene rispetto alla realizzazione del fatto illecito.

  • art. 325 c.p.p.

    ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324

    Delimita i termini di ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro: è ammesso solo per violazione di legge; la cassazione non è luogo per ricostruzioni ampie dei fatti o per censurare ragionamenti valutativi che non integrino vizi di legittimità.

  • art. 606 c.p.p. (lett. e)

    motivi di ricorso in cassazione relativi all'illogicità della motivazione

    Consente di denunciare la manifesta illogicità della motivazione, ma tale censura è distinta e non sempre utilizzabile nei limiti ristretti previsti dall'art. 325; molte critiche al ragionamento in fatto rientrano invece tra i rimedi esclusi in questa sede di legittimità.

Massime di principio

  • Per sequestrare o confiscare quote sociali come cose strumentali al reato è necessario dimostrare una strumentalità specifica, durevole e non occasionale del bene rispetto all'attività illecita (es. società strutturalmente funzionale al reato o "schermo" societario che ha consentito il sistema illecita).
  • La distinzione tra sequestro a fini di confisca (art. 321, c.2) e sequestro impeditivo (art. 321, c.1) è cruciale: la prima richiede accertamento della strumentalità del bene alla commissione del reato; la seconda richiede la valutazione del periculum in mora (rischio di protrazione o aggravamento). Le valutazioni sono differenti e non devono sovrapporsi.
  • Nel giudizio di cassazione contro ordinanze di sequestro (art. 325 c.p.p.) la sindacabilità è limitata a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali; le critiche meramente valutative o l'illogicità non sempre sono ammissibili in questa sede e possono necessitare di altri rimedi processuali.
  • La titolarità dell'intero pacchetto sociale (es. 100% delle quote) può essere considerata elemento rilevante per dimostrare il potere decisionale che rende le quote strumentali all'illecito, soprattutto se tale titolarità ha impedito controlli gestionali e ha favorito la persistenza del sistema criminale.
  • Il giudice deve sempre motivare la scelta cautelare in termini di adeguatezza e proporzionalità rispetto alla finalità perseguita: la misura deve essere congrua rispetto al nesso di strumentalità accertato.
  • Un mutamento giurisprudenziale successivo non sottrae automaticamente l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento; tuttavia, il mutamento può costituire "nuovo elemento" per tentare la revoca o la modifica della misura cautelare in sede competente.

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