Cassazione Civile, Ordinanza n. 30645/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso IRPEF richiesto per l'anno 2000 su somme percepite al momento della cessazione del rapporto di lavoro di un dirigente ENEL, somme collegate alla previdenza integrativa aziendale PIA poi convertita in FONDENEL. La contribuente, quale erede, sosteneva che su una parte delle somme dovesse applicarsi l'aliquota del 12,50% prevista per i rendimenti derivanti dalla gestione del capitale accantonato, e non la tassazione più gravosa applicata dall'ufficio. Dopo un primo rinvio della Cassazione, la CTR aveva riconosciuto un rimborso parziale, quantificandolo in euro 10.515,00, sulla base di una consulenza tecnica e di una ricostruzione del rendimento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., perché il giudice tributario avrebbe supplito alle carenze probatorie dell'ufficio mediante CTU; 2) violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancata osservanza del principio di diritto già fissato nel giudizio di rinvio; 3) violazione delle norme tributarie e dell'art. 2697 c.c., poiché la CTR avrebbe riconosciuto il regime del 12,50% senza attenersi al criterio secondo cui esso si applica solo alle somme effettivamente provenienti dal rendimento netto del fondo sul mercato. La contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo che la CTR avesse omesso di esaminare il fatto decisivo relativo alla sussistenza e alla misura del rendimento, e in subordine lamentando vizio motivazionale sulla sua quantificazione.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che il giudice di rinvio non si fosse uniformato al principio di diritto già enunciato dalla precedente cassazione e dalle Sezioni Unite. Ha osservato che il "rendimento" soggetto alla ritenuta del 12,50% deve consistere nel rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, e non in mere differenze contabili o in capitalizzazioni attuariali del fondo. Nel caso concreto, la CTR aveva riconosciuto l'esistenza di rendimenti sulla base della sola certificazione ENEL, senza che emergessero somme investite sul mercato; ciò ha comportato una falsa applicazione del principio di diritto vincolante. Sono stati dichiarati assorbiti il primo e il terzo motivo dell'Agenzia, mentre il ricorso incidentale della contribuente è stato rigettato. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro il diniego di rimborso. Le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità sono state compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice tributario non può supplire alle carenze probatorie dell'ufficio finanziario mediante acquisizioni istruttorie che alterino il riparto dell'onere della prova.
art. 115 c.p.c.
La decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite e non su un'integrazione officiosa del materiale probatorio in favore della parte onerata della prova.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti del rimborso e, in particolare, la natura e la misura del rendimento agevolabile grava sulla parte che lo richiede.
art. 384 c.p.c.
Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può discostarsene.
art. 13 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Richiamato per il regime transitorio delle prestazioni di previdenza complementare e per il raccordo con la disciplina fiscale applicabile.
art. 1 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Richiamato quale norma di coordinamento nel regime fiscale delle prestazioni previdenziali e dei rendimenti.
art. 1 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel quadro del TUIR applicabile alle prestazioni in capitale.
artt. 16, 17 e 42 (ora 45) L. 26 settembre 1985, n. 482
Richiamati per il regime di tassazione separata e per la ritenuta del 12,50% sulle somme aventi natura di rendimento.
art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482
La ritenuta del 12,50% si applica alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento netto del capitale accantonato, non alla sorte capitale o a meri calcoli attuariali.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il contribuente che chieda il rimborso deve provare i presupposti del beneficio fiscale invocato, compresa la concreta riconducibilità delle somme al rendimento agevolato.
- Il giudice di rinvio è tenuto ad applicare il principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione; la sua violazione integra vizio di legittimità.
- Per i fondi di previdenza complementare aziendale, la ritenuta del 12,50% riguarda solo il rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, non le somme determinate tramite riserve matematiche o criteri attuariali.
- Quando la decisione impugnata si fondi su una nozione di rendimento diversa da quella vincolante fissata dalla Corte, la sentenza va cassata e la causa può essere decisa nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare la carenza probatoria della parte onerata né per sovvertire il criterio legale di riparto dell'onere della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30485/2022 del 18/10/2022
- ordinanza_civile · 18 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30487/2022 del 18/10/2022
- ordinanza_civile · 18 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30488/2022 del 18/10/2022
- ordinanza_civile · 18 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30489/2022 del 18/10/2022
- ordinanza_civile · 18 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30490/2022 del 18/10/2022
- ordinanza_civile · 18 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30491/2022 del 18/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →