Cassazione Penale, Ordinanza n. 05274/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in cassazione, in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione del merito fattuale circa l'esistenza della comune ideazione tra le condotte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il soggetto condannato aveva chiesto in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di diversi giudizi. La Corte di appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che dovesse essere riconosciuta la comune ideazione criminosa tra le diverse condotte. La Corte di cassazione ha rilevato che la critica si risolveva in una richiesta di nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, poiché il giudice dell'esecuzione aveva già esaminato compiutamente i fatti e aveva escluso la presenza di concreti indicatori della continuazione.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, se non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del fatto quando il giudice di merito o dell'esecuzione abbia già esaminato compiutamente gli elementi rilevanti.
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la verifica di concreti indicatori della comune ideazione criminosa tra le diverse condotte; in mancanza di tali indicatori, la domanda può essere respinta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del materiale fattuale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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