Cassazione Civile, Ordinanza n. 30467/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata nel 2014 per contributi consortili riferiti all’anno 2001. Il contribuente aveva ottenuto in appello l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale, sul presupposto che tra la pretesa del 2014 e una precedente cartella del 2003, poi annullata per vizi formali con sentenza non appellata, fosse decorso il termine prescrizionale senza efficaci atti interruttivi. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2943, 2945 e 2948 c.c., sostenendo che la proposizione del giudizio contro la precedente cartella avrebbe interrotto la prescrizione e impedito il decorso del termine fino al passaggio in giudicato della sentenza; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c., affermando che il giudice d’appello avrebbe deciso su un presupposto diverso da quello dedotto dal contribuente, poiché questi aveva eccepito la prescrizione assumendo che i tributi della cartella del 2014 fossero diversi da quelli della cartella precedente, mentre la CTR aveva fondato la decisione sull’implicito rilievo che si trattasse degli stessi tributi, con conseguente vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il primo. Ha affermato che il giudice di appello aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché aveva deciso la causa su un presupposto non specificamente dedotto dal contribuente, e precisamente sull’identità tra i tributi della cartella del 2014 e quelli della cartella precedente annullata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, che dovrà esaminare l’eccezione di prescrizione nei limiti effettivamente prospettati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
La proposizione di una domanda giudiziale o di un atto idoneo a far valere il diritto del creditore è richiamata come causa di interruzione della prescrizione.
art. 2945 c.c.
È richiamato per l’effetto della domanda giudiziale sulla prescrizione, che non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
È invocato dal ricorrente come norma che prevede la prescrizione quinquennale del credito per contributi periodici.
art. 112 c.p.c.
La Corte ribadisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, censurando la decisione di merito che aveva fondato la pronuncia su un presupposto non dedotto dalla parte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale utilizzato per dedurre la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il secondo motivo viene riqualificato come vizio processuale per violazione dell’art. 112 c.p.c., in coerenza con l’orientamento richiamato dalla Corte.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Richiamato solo per la disciplina della camera di consiglio non partecipata da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
Richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
artt. 138 e 139 c.p.c.
Richiamati per la notifica del ricorso per cassazione agli intimati.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice decide oltre i limiti delle domande e delle eccezioni formulate dalle parti, oppure su questioni non dedotte e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita diverso da quello richiesto.
- Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice si limita a una diversa qualificazione giuridica dei fatti allegati, purché resti entro il perimetro delle questioni e dei fatti posti a base dell’impugnazione.
- In sede di legittimità, il motivo formalmente rubricato come violazione di legge può essere riqualificato come vizio di nullità della sentenza o del procedimento quando la censura investe, in sostanza, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Se il giudice fonda la decisione su un presupposto fattuale o giuridico diverso da quello specificamente dedotto dalla parte che propone l’eccezione, la sentenza è cassabile per violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per vizio processuale che assorbe le altre censure, non occorre esaminare i motivi ulteriori perché la cassazione con rinvio impone al giudice di merito di riesaminare la questione nel corretto perimetro devoluto.
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