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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36324/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto con cui una società assicuratrice aveva intimato il pagamento di spese processuali liquidate in due sentenze rese tra le parti nei gradi di merito. L'opponente contestava, in sintesi, l'asserito indebito e abusivo frazionamento del credito e la debenza delle somme richieste a titolo di IVA. L'opposizione è stata respinta nei due gradi di merito. In cassazione la parte soccombente ha proposto cinque motivi di ricorso; nel testo, però, la Corte ritiene superflua l'illustrazione dei motivi perché rileva d'ufficio l'inammissibilità per tardività del ricorso. La ricorrente aveva anche depositato memoria illustrativa, insistendo sulla qualificazione della lite e sulla sospensione feriale, ma la Corte ha ritenuto la questione infondata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato il 16 gennaio 2023 avverso una sentenza d'appello pubblicata il 16 giugno 2022, dunque oltre il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha affermato che, trattandosi di opposizione all'esecuzione, la sospensione feriale dei termini non opera per l'intero giudizio oppositivo, in ogni fase e grado, incluse le impugnazioni; la tardività era quindi rilevabile anche d'ufficio. Non ha provveduto sulle spese per la mancata difesa dell'intimata, ma ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    novellato art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato per la definizione agevolata/accelerata del ricorso e per la disciplina applicabile alla decisione camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato per il termine di deposito dell'ordinanza dopo l'adunanza camerale

  • art. 327 c.p.c.

    termine (c.d. lungo) di sei mesi

    il ricorso per cassazione è tardivo se proposto oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata

  • art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    insieme agli artt. 1 e 3 della l. n. 742/1969 sottrae le opposizioni all'esecuzione alla sospensione feriale dei termini

  • artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742

    escludono la sospensione feriale per le opposizioni esecutive; la nozione comprende tutte le opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    non applicato per la mancata costituzione dell'intimata; la Corte esclude la condanna sulle spese di lite in mancanza di difese della controparte

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    consente la condanna del ricorrente a una somma in favore della Cassa delle ammende quando la decisione finale è conforme alla proposta definitoria

  • art. 35, sesto comma, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    rende applicabile l'art. 96, quarto comma, c.p.c. anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato ulteriore

  • art. 24 Cost.

    richiamato solo nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente, ritenuta infondata

  • art. 111 Cost.

    richiamato solo nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente, ritenuta infondata

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, la sospensione feriale dei termini non opera per l'intero processo oppositivo, con conseguente applicazione del regime non sospensivo anche alle impugnazioni.
  • La qualificazione della controversia come opposizione all'esecuzione, una volta desumibile dalla sentenza impugnata secondo il principio dell'apparenza, vincola la scelta del mezzo di impugnazione e il relativo regime dei termini.
  • Se la sentenza non è notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c.; decorso tale termine, il ricorso è inammissibile.
  • La tardività del ricorso per cassazione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte quando risulti dagli atti.
  • Quando la decisione finale conferma la proposta definitoria ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la condanna di cui all'art. 96, quarto comma, c.p.c., quale misura legata alla proposizione di un ricorso privo di fondate o plausibili ragioni.
  • L'assenza di costituzione della parte intimata impedisce la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità e la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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