Cassazione Civile, Ordinanza n. 36324/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto con cui una società assicuratrice aveva intimato il pagamento di spese processuali liquidate in due sentenze rese tra le parti nei gradi di merito. L'opponente contestava, in sintesi, l'asserito indebito e abusivo frazionamento del credito e la debenza delle somme richieste a titolo di IVA. L'opposizione è stata respinta nei due gradi di merito. In cassazione la parte soccombente ha proposto cinque motivi di ricorso; nel testo, però, la Corte ritiene superflua l'illustrazione dei motivi perché rileva d'ufficio l'inammissibilità per tardività del ricorso. La ricorrente aveva anche depositato memoria illustrativa, insistendo sulla qualificazione della lite e sulla sospensione feriale, ma la Corte ha ritenuto la questione infondata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato il 16 gennaio 2023 avverso una sentenza d'appello pubblicata il 16 giugno 2022, dunque oltre il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. La Corte ha affermato che, trattandosi di opposizione all'esecuzione, la sospensione feriale dei termini non opera per l'intero giudizio oppositivo, in ogni fase e grado, incluse le impugnazioni; la tardività era quindi rilevabile anche d'ufficio. Non ha provveduto sulle spese per la mancata difesa dell'intimata, ma ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
novellato art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato per la definizione agevolata/accelerata del ricorso e per la disciplina applicabile alla decisione camerale
art. 380-bis.1 c.p.c.
secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per il termine di deposito dell'ordinanza dopo l'adunanza camerale
art. 327 c.p.c.
termine (c.d. lungo) di sei mesi
il ricorso per cassazione è tardivo se proposto oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
insieme agli artt. 1 e 3 della l. n. 742/1969 sottrae le opposizioni all'esecuzione alla sospensione feriale dei termini
artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742
escludono la sospensione feriale per le opposizioni esecutive; la nozione comprende tutte le opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo
art. 96, terzo comma, c.p.c.
non applicato per la mancata costituzione dell'intimata; la Corte esclude la condanna sulle spese di lite in mancanza di difese della controparte
art. 96, quarto comma, c.p.c.
consente la condanna del ricorrente a una somma in favore della Cassa delle ammende quando la decisione finale è conforme alla proposta definitoria
art. 35, sesto comma, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
rende applicabile l'art. 96, quarto comma, c.p.c. anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato ulteriore
art. 24 Cost.
richiamato solo nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente, ritenuta infondata
art. 111 Cost.
richiamato solo nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente, ritenuta infondata
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, la sospensione feriale dei termini non opera per l'intero processo oppositivo, con conseguente applicazione del regime non sospensivo anche alle impugnazioni.
- La qualificazione della controversia come opposizione all'esecuzione, una volta desumibile dalla sentenza impugnata secondo il principio dell'apparenza, vincola la scelta del mezzo di impugnazione e il relativo regime dei termini.
- Se la sentenza non è notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c.; decorso tale termine, il ricorso è inammissibile.
- La tardività del ricorso per cassazione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte quando risulti dagli atti.
- Quando la decisione finale conferma la proposta definitoria ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione la condanna di cui all'art. 96, quarto comma, c.p.c., quale misura legata alla proposizione di un ricorso privo di fondate o plausibili ragioni.
- L'assenza di costituzione della parte intimata impedisce la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità e la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36111/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36112/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36113/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36114/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36115/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36117/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →