Sentenza n. 3377/2026 - Roma, Sezione 2T
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione della Signora Kiran Rabeea e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione della Signora Kiran Rabeea e di lavorazione della domanda di visto per studio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto per studio e sulla successiva definizione del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito contro il silenzio-inadempimento dell'amministrazione, lamentando sia la mancata fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia in Pakistan, necessario per poter formalizzare la domanda di visto dopo la preiscrizione universitaria, sia la mancata conclusione del procedimento con il rilascio del visto. Nelle more del giudizio l'appuntamento è stato concesso. Il TAR ha quindi rilevato che, per tale parte, l'interesse è stato soddisfatto. Quanto alla domanda di conclusione del procedimento e di rilascio del visto, la ricorrente l'ha proposta prima ancora che fosse presentata la domanda, sicché non era iniziato il termine di 90 giorni per provvedere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di fissazione dell'appuntamento, poiché l'amministrazione lo ha concesso nelle more del giudizio, consentendo alla ricorrente di presentare la domanda di visto. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda diretta a ottenere la conclusione del procedimento con il rilascio del visto, perché al momento della proposizione del ricorso non era ancora decorso il termine di 90 giorni previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 349 del 1999; tale termine decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento. Il giudice ha precisato che l'amministrazione ha comunque l'obbligo di fissare celermente l'appuntamento richiesto. Le spese sono state compensate in ragione dell'ingente flusso di domande gravante sull'Ambasciata e della reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
termine di 90 giorni per provvedere
Il termine per la definizione del procedimento relativo al visto decorre dalla presentazione della domanda; prima di tale momento non è proponibile una domanda diretta a far dichiarare l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, il termine per provvedere decorre dalla presentazione della domanda e non dalla mera richiesta di appuntamento presso l'autorità consolare.
- L'autorità consolare è comunque tenuta a fissare celermente l'appuntamento richiesto, quando esso costituisce il necessario presupposto per la formalizzazione della domanda di visto.
- Se, nelle more del giudizio sul silenzio, l'amministrazione fissa l'appuntamento richiesto, la domanda relativa a tale specifico obbligo diviene priva di oggetto e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
- È inammissibile la domanda contro il silenzio diretta a ottenere la conclusione del procedimento di rilascio del visto quando, alla data del ricorso, la domanda di visto non è stata ancora presentata e non è quindi iniziato il termine per provvedere.
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