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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20257/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo a un fondo in località Fontane Bianche (particelle nn. 194 e 195). Il ricorrente deduceva violazione di legge per carenza/mancanza di motivazione: in particolare contestava che l'ordinanza non avesse motivato l'esistenza del pericolo nel ritardo che giustificava il sequestro preventivo, non avesse confutato la tesi di liceità delle opere fondata sull'art. 6, comma 1, del dPR n. 380/2001 (edilizia libera) e avesse omesso l'esame di punti decisivi ai fini dell'accertamento dei fatti, rendendo la motivazione mera apparenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Siracusa fosse adeguatamente motivata: era documentato il fumus del reato in relazione a lavori di sbancamento sulla scogliera alta circa 5 metri, eseguiti senza autorizzazione per realizzare un accesso al mare (presenza di tracce di mezzi meccanici e materiale spianato). È stato inoltre motivato il pericolo nel ritardo (rischio di caduta massi e aggravamento del danno in assenza di cristallizzazione dello stato dei luoghi). Quanto all'eccezione di edilizia libera ex art. 6, comma 1, DPR 380/2001, la Corte ha ritenuto che l'entità delle opere e la loro ubicazione nella fascia di rispetto di 30 metri dal demanio marittimo escludessero l'operatività della disposizione invocata. L'argomento relativo a omessi esami di punti decisivi è stato ritenuto generico e quindi inammissibile. Per inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • artt. 55 e 1161 cod. nev.

    Tali articoli sono richiamati per individuare il fumus del reato relativo ai lavori di sbancamento e all'accesso al mare: la presenza delle opere configurava gli elementi di reato in via provvisoria

  • art. 6, comma 1, dPR n. 380/2001

    La Corte ha ritenuto non applicabile la norma: l'entità delle opere (sbancamento di circa 5 metri) e la loro collocazione nella fascia di rispetto dal demanio marittimo escludono che si possa qualificare l'intervento come edilizia libera

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

    La norma impone la motivazione dei provvedimenti decisori a pena di nullità; la Cassazione ha ritenuto tuttavia che nel caso concreto la motivazione dell'ordinanza impugnata non fosse radicalmente carente

  • art. 616, cod. proc. pen.

    applicazione in caso di inammissibilità

    Consente la condanna per l'inammissibilità del ricorso: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende

  • Fascia di rispetto di 30 metri dal demanio marittimo

    richiamata nel testo come criterio territoriale

    L'ubicazione delle opere all'interno della fascia di rispetto demaniale esclude l'operatività dell'ipotesi di edilizia libera e giustifica maggior tutela e controllo, contribuendo a configurare il fumus del reato

Massime di principio

  • Per impugnare con successo ordinanze cautelari nelle sedi superiori è necessario indicare in modo preciso e non generico i vizi di motivazione: argomenti vaghi sull'omesso esame di 'punti decisivi' sono inammissibili.
  • L'obbligo di motivazione (art.125 c.p.p.) è stringente, ma la mera critica sulla motivazione richiede dimostrare una carenza effettiva e specifica; se l'atto contiene elementi che spiegano la valutazione del giudice, il motivo di nullità sarà rigettato.
  • Quando le opere riguardano aree prossime al demanio marittimo (es. fascia di 30 metri) e sono di notevole entità, è difficile che possano essere qualificate come 'edilizia libera' ex art.6 DPR 380/2001; per la difesa è importante produrre prove documentali e autorizzazioni specifiche che dimostrino la liceità dell'intervento.
  • Il pericolo nel ritardo per provvedimenti cautelari può essere fondato non solo sul rischio di perdita di prove ma anche sul concreto pericolo di aggravamento del danno (es. caduta massi, modifiche dello stato dei luoghi); il giudice valorizza elementi fattuali rilevabili in sopralluoghi e segnalazioni.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato a spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); valutare attentamente la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.

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