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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21927/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro tra un’associazione del settore edilizio e un lavoratore incaricato come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto il rigetto delle proprie pretese; in appello la Corte di Milano ha invece interpretato la clausola contrattuale sulla retribuzione annua lorda nel senso che l’importo pattuito fosse quello espresso in cifre e in lettere nel contratto (€ 43.199,16 lordi), e non il mero richiamo ai minimi tabellari del CCNL. Di conseguenza ha riconosciuto differenze retributive, indennità di malattia e TFR. L’associazione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. per avere la Corte d’appello respinto l’eccezione di prescrizione, assumendo che vi fossero stati più "mandati" e quindi più rapporti, mentre secondo la ricorrente la prescrizione sarebbe dovuta decorrere dalla cessazione del primo rapporto; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 111 Cost., per mancata spiegazione della soluzione adottata, mancata considerazione di un precedente giudicato e di una transazione; (3) violazione dell’art. 1362 c.c. per errata interpretazione della clausola retributiva, risolta dalla Corte con criteri ritenuti illogici e insufficienti; (4) violazione degli artt. 1367 e 1432 c.c., contestando il passaggio motivazionale secondo cui l’errore sul compenso potrebbe solo condurre all’annullamento del contratto e non alla sostituzione giudiziale della clausola. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e poi il terzo e il quarto, rilevando anche profili di inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza, nonché l’infondatezza nel merito. Ha affermato che la Corte territoriale aveva accertato un unico rapporto di lavoro, meramente proseguito con il rinnovo dell’incarico, e non una successione di contratti a termine; inoltre ha ritenuto plausibile e corretta l’interpretazione letterale e sistematica della clausola retributiva, che esprimeva una retribuzione annua onnicomprensiva precisa e non subordinata ai minimi tabellari. Ha quindi respinto il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’associazione datrice di lavoro. Ha ritenuto non fondati i motivi sulla prescrizione, perché la Corte d’appello aveva accertato un unico rapporto di lavoro con mera prosecuzione, e non una pluralità di rapporti autonomi tali da far decorrere la prescrizione in momenti diversi. Ha poi respinto le censure sull’interpretazione del contratto, affermando che la lettura della clausola retributiva adottata dalla Corte di merito era coerente con il testo contrattuale, con il criterio letterale e con l’interpretazione complessiva delle clausole. La Corte ha osservato che il ricorso tendeva sostanzialmente a proporre una diversa ricostruzione del fatto e una diversa interpretazione del contratto, non consentite in sede di legittimità se la soluzione adottata dal giudice di merito è plausibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato ai fini della decorrenza della prescrizione; la Corte esclude che, nel caso concreto, la prescrizione dovesse decorrere da un preteso primo contratto autonomo, perché il rapporto è stato ritenuto unico e continuativo.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione dei crediti retributivi; la Corte lo ritiene non violato perché la questione dipendeva dalla qualificazione del rapporto come unico e non da plurimi rapporti successivi.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale invocata per i vizi di violazione di legge e di motivazione; la Corte evidenzia che alcune censure sono inammissibili perché volte a sollecitare un nuovo accertamento di fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare un preteso omesso esame delle risultanze processuali; la Corte non ravvisa il vizio denunciato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte di merito nella valutazione delle prove e dei documenti.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per sostenere la carenza assoluta di motivazione; la Corte esclude che la sentenza d’appello sia priva di motivazione.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto deve partire dal senso letterale delle espressioni e dalla comune intenzione delle parti, e che in cassazione occorre indicare specificamente i canoni violati e il modo della violazione.

  • art. 1363 c.c.

    Usato per valorizzare l’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, specialmente il coordinamento tra la clausola sulla retribuzione e quella sull’onnicomprensività.

  • art. 1367 c.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di conservazione, perché l’interpretazione accolta attribuisce comunque un effetto coerente alle clausole del contratto.

  • art. 1432 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente: nel caso concreto non era stata proposta domanda di annullamento per errore, né una sostituzione giudiziale della clausola.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per rilevare il difetto di specificità/autosufficienza del ricorso, poiché i documenti e i fatti richiamati non erano stati trascritti, prodotti o localizzati con precisione nel fascicolo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura contro l’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa a quella del giudice di merito: occorre indicare in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che punto la motivazione se ne sia discostata.
  • Quando il giudice di merito accerta, con motivazione plausibile e coerente col testo contrattuale, che le parti hanno pattuito un unico rapporto di lavoro e una retribuzione espressa in un importo preciso e onnicomprensivo, non è consentito in cassazione trasformare la controversia in un nuovo giudizio di fatto.
  • L’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi va valutata alla luce della reale struttura del rapporto: se il giudice di merito accerta la prosecuzione di un unico rapporto, non può applicarsi la regola riferita alla successione di distinti contratti autonomi.
  • Il criterio letterale resta centrale nell’interpretazione del contratto; se il tenore della clausola è chiaro e univoco, il giudice può fermarsi ad esso, coordinandolo con le altre pattuizioni, senza che sia necessario ricorrere a criteri sussidiari o a elementi extratestuali.
  • Il vizio di motivazione dedotto come omesso esame di fatti decisivi non sussiste quando la censura si risolve nella richiesta di una rivalutazione del materiale probatorio o nella mera prospettazione di una lettura fattuale diversa da quella accolta dal giudice di merito.
  • La denuncia di errore nella clausola contrattuale, se non accompagnata da una domanda di annullamento del contratto per vizio del volere, non consente al giudice di sostituire d’ufficio la clausola contestata con una diversa.
  • L’invocazione del principio di conservazione del contratto non può sovvertire il significato testuale e sistematico delle clausole quando l’interpretazione accolta attribuisce comunque un effetto coerente all’assetto negoziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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