Sentenza del 03/02/2020 n. 352 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
TARI - applicazione - presupposto - condizione di locali ed aree scoperte. TARI - riduzione - riconoscimento - presupposti - onere della prova - spetta al contribuente- presentazione della dichiarazione - è necessaria - omissione - riduzione - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'applicazione della TARI con richiesta di riduzione/esenzione della superficie tassabile per locali/aree dichiarati non assoggettabili. Questione centrata sul presupposto d'imposta (occupazione/conduzione di locali e aree scoperte adibiti ad uso privato) e sull'onere della prova per ottenere riduzioni/esenzioni, nonché sulla necessità di presentare la dichiarazione tributaria per fruire della riduzione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che ai fini TARI il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione o conduzione di locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso privato. Pur essendo generalmente onere dell'Amministrazione provare l'obbligazione tributaria, l'eccezione rappresentata da riduzioni o esenzioni richiede che sia il contribuente a dimostrare la sussistenza dei presupposti per beneficiare della riduzione/esenzione. Nel caso di specie il contribuente non ha assolto tale onere probatorio e non ha neppure presentato la dichiarazione tributaria; conseguentemente la riduzione non è stata riconosciuta e l'imposta è rimasta dovuta.
Norme richiamate
disciplina generale della TARI / regolamento comunale TARI
La TARI ha come presupposto l'occupazione o la conduzione di locali e aree scoperte adibiti a uso privato; il regolamento comunale disciplina modalità e casi di riduzione/esenzione, che tuttavia richiedono prova da parte del richiedente.
principio generale sull'onere della prova in materia tributaria
Pur essendo l'Amministrazione tenuta a dimostrare la fonte dell'obbligazione tributaria, le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni sono eccezioni alla regola e incombe al contribuente l'onere di fornire la prova dei presupposti che legittimano tali benefici.
Massime di principio
- Ai fini TARI sono imponibili l'occupazione o la conduzione di locali e di aree scoperte adibiti a qualsiasi uso privato; non costituiscono automaticamente esenzione il diverso uso o l'assenza di utilizzo se non provato.
- L'Amministrazione deve provare l'esistenza dell'obbligazione tributaria in generale, ma il contribuente deve provare i fatti che giustificano riduzioni o esenzioni (onere della prova a carico del contribuente per le eccezioni).
- La presentazione della dichiarazione tributaria è necessaria per ottenere il riconoscimento di riduzioni/esenzioni: omissioni dichiarative o mancata produzione di documentazione comportano il mantenimento dell'imposizione.
- In controversie TARI il contribuente dovrebbe conservare e produrre tutte le prove (contratti, planimetrie, atti che dimostrino natura e misura delle superfici, documentazione sull'uso dei locali) per sostenere istanze di riduzione o esenzione.
- In sede amministrativa o contenziosa, l'assenza di prova documentale rende probabile l'esito favorevole all'ente impositore; pertanto è opportuno attivarsi preventivamente con dichiarazioni e documenti completi.
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