Cassazione Civile, Ordinanza n. 15886/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento del contributo unificato emesso in relazione a un giudizio tributario avente valore processuale pari a Euro 10.456,48, nel quale erano stati impugnati cumulativamente più atti impositivi. La parte contribuente aveva proposto ricorso sostenendo, con due motivi, che: 1) l'invito al pagamento fosse impugnabile e che la Commissione tributaria regionale avesse errato nel dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo perché rivolto contro un atto privo di natura impositiva; 2) in caso di ricorso cumulativo, il contributo unificato dovesse essere calcolato sommando i valori dei tributi o sanzioni contenuti nei provvedimenti impugnati, e che la CTR avesse omesso di pronunciare su tale illegittimità. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha rigettato, ritenendo che, nei processi tributari con ricorso cumulativo contro più atti, il valore della lite e quindi il contributo unificato vanno determinati per ciascun atto impugnato, con conseguente applicazione di una pluralità di contributi riferiti ai singoli provvedimenti e non mediante somma dei tributi contenuti negli atti. Ha ritenuto quindi infondata la censura e assorbito il primo motivo. Il ricorso è stato integralmente rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
"Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito"
il valore della lite va determinato separatamente per ciascun atto impugnato, anche quando il ricorso sia cumulativo.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente per sostenere l'impugnabilità dell'invito al pagamento, ma la censura è rimasta assorbita.
art. 104 c.p.c.
richiamato in via sistematica per giustificare l'ammissibilità del ricorso cumulativo tributario e l'autonomia delle domande proposte contro più atti.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
consente l'applicazione delle norme del c.p.c. al processo tributario nei limiti della compatibilità.
art. 111, comma 2, Cost.
invocato per la lettura orientata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 384 c.p.c.
interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Cassazione di decidere nel merito quando la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
legittima l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il ricorso è cumulativo e impugna più atti distinti, il contributo unificato deve essere correlato al valore di ciascun atto impugnato, non alla somma dei tributi o delle sanzioni contenuti nei diversi provvedimenti.
- L'ammissibilità del ricorso cumulativo non elimina l'autonomia delle singole domande riferite ai diversi atti impositivi: ciascun atto conserva una propria individualità procedimentale e deve essere rimosso singolarmente.
- La Corte di cassazione può decidere nel merito, senza rinvio, quando l'omessa pronuncia del giudice di appello riguarda una questione di diritto che, se esaminata, avrebbe comunque condotto alla conferma del dispositivo e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
- In materia di contributo unificato nei giudizi tributari, il legislatore ha previsto un criterio di commisurazione per ciascun atto impugnato, compatibile con i principi unionali di equivalenza ed effettività.
- L'onere della corretta dichiarazione del valore della lite grava sulla parte che propone il ricorso, dovendo esso essere indicato separatamente per ogni atto impugnato.
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