Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18322/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. L’impugnazione, tuttavia, non deduceva motivi riconducibili ai soli vizi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze di patteggiamento, cioè: specifiche censure attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte rileva quindi che le doglianze erano indeducibili nel perimetro dell’ammissibilità del ricorso avverso patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure proposte non rientravano tra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre disposto la decisione senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in ragione dell’elevato coefficiente di colpa connesso alla causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata emessa all’esito di patteggiamento, cioè di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L’impugnazione contro la sentenza di patteggiamento è ammessa solo per specifici motivi: vizi della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso è pronunciata senza formalità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo entro i ristretti motivi tipizzati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura eccedente tale perimetro è indeducibile.
  • In sede di controllo sulla sentenza ex art. 444 c.p.p., la Corte non può esaminare doglianze generiche o comunque diverse da quelle inerenti alla volontà dell’imputato, alla corrispondenza tra richiesta e decisione, alla qualificazione giuridica del fatto e alla legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.