Cassazione Penale, Ordinanza n. 18322/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. L’impugnazione, tuttavia, non deduceva motivi riconducibili ai soli vizi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze di patteggiamento, cioè: specifiche censure attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte rileva quindi che le doglianze erano indeducibili nel perimetro dell’ammissibilità del ricorso avverso patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure proposte non rientravano tra quelle consentite dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre disposto la decisione senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in ragione dell’elevato coefficiente di colpa connesso alla causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata era stata emessa all’esito di patteggiamento, cioè di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L’impugnazione contro la sentenza di patteggiamento è ammessa solo per specifici motivi: vizi della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso è pronunciata senza formalità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo entro i ristretti motivi tipizzati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura eccedente tale perimetro è indeducibile.
- In sede di controllo sulla sentenza ex art. 444 c.p.p., la Corte non può esaminare doglianze generiche o comunque diverse da quelle inerenti alla volontà dell’imputato, alla corrispondenza tra richiesta e decisione, alla qualificazione giuridica del fatto e alla legalità della pena o della misura di sicurezza.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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