Cassazione Civile, Ordinanza n. 19959/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, in data 4 settembre 2000, di obbligazioni argentine eseguito in forza di un contratto-quadro di intermediazione finanziaria sottoscritto nel 1995. In primo grado era stata accolta la domanda subordinata dell'investitore per inadempimento contrattuale della banca, con condanna al pagamento di euro 70.000 oltre interessi e rivalutazione. La Corte d'appello ha poi accolto il gravame della banca, valorizzando la pregressa esperienza finanziaria dell'investitore, la sua elevata propensione al rischio e il fatto che i titoli erano stati successivamente venduti al prezzo di acquisto, così escludendo la prova del nesso causale tra eventuale carenza informativa e danno. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione degli obblighi informativi ex TUF e regolamento Consob, sostenendo che l'esperienza dell'investitore non attenua l'onere della banca di fornire informazioni specifiche e adeguate; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sul nesso causale, deducendo che spettasse alla banca provare l'esatto adempimento e non all'investitore dimostrare che avrebbe rinunciato all'operazione se correttamente informato; 3) violazione degli obblighi informativi anche successivi all'ordine di acquisto; 4) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per aver valorizzato documenti prodotti dalla banca in comparsa conclusionale; 5) violazione degli artt. 88 e 96 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, contestando la valutazione di scorrettezza processuale dell'investitore e la rilevanza della successiva restituzione/vincolo dei titoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. È stata ritenuta efficace la rinuncia agli atti del giudizio notificata dalla erede testamentaria dell'originario ricorrente, intervenuta nel processo dopo il decesso del ricorrente medesimo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'udienza, senza che sia necessaria l'accettazione della controparte; l'accettazione rileva solo ai fini delle spese. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato, poiché l'estinzione del giudizio esclude tale conseguenza.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato come fonte degli obblighi informativi dell'intermediario nei servizi di investimento
art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998
richiamato per il riparto dell'onere probatorio: l'intermediario deve provare di aver diligentemente adempiuto
art. 26 regolamento Consob n. 11522 del 1998
richiamato tra le regole di condotta informative dell'intermediario
art. 28 regolamento Consob n. 11522 del 1998
richiamato tra le regole di condotta informative dell'intermediario
art. 1218 c.c.
richiamato in tema di responsabilità da inadempimento dell'intermediario
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova
art. 345, comma 3, c.p.c.
richiamato per contestare l'utilizzo in appello di documenti prodotti in fase conclusiva
art. 88 c.p.c.
richiamato in relazione ai doveri di lealtà e correttezza processuale
art. 96 c.p.c.
richiamato in relazione alla responsabilità aggravata
art. 390 c.p.c.
richiamato per affermare che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia può essere comunicata/notificata alle parti costituite e determina l'estinzione
art. 306 c.p.c.
richiamato per escluderne l'applicabilità al giudizio di cassazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escluderne l'applicazione in caso di estinzione del giudizio
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, estingue il processo quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'udienza, senza necessità di accettazione.
- L'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione; la rinuncia va quindi coordinata con la disciplina speciale dell'art. 390 c.p.c.
- In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario resta gravato dall'onere di provare il diligente adempimento degli obblighi informativi e di condotta previsti dal TUF e dalla normativa Consob.
- La mera esperienza dell'investitore o la sua propensione al rischio non esonerano, di per sé, l'intermediario dall'obbligo di informazione specifica e adeguata, ma possono incidere sulla valutazione del nesso causale e sull'apprezzamento del danno.
- Per escludere il nesso causale tra inadempimento informativo e danno non basta affermare in astratto l'alta propensione al rischio dell'investitore: occorre una verifica concreta della decisività dell'informazione mancante rispetto alla scelta di investimento.
- Nel giudizio di legittimità definito per estinzione da rinuncia non opera l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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