Cassazione Penale, Sentenza n. 38895/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, con unico atto difensivo, impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano: per Mansouri Lekbir si deduce mancata e illogica motivazione circa l'inattendibilità del teste Elli Lorenzo (forte consumatore di eroina) e la valutazione del riconoscimento fotografico; per Nourzine Ali si deduce la mancata precisazione temporale delle cessioni contestate (a favore di "Borello") e la conseguente estinzione per prescrizione; in via generale viene poi dedotta l'intervenuta prescrizione di tutti i reati contestati.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'intervenuta causa estintiva della prescrizione: i reati ascritti a Mansouri Lekbir si sono estinti nel settembre 2022 e quelli ascritti a Nourzine Ali nel gennaio 2023. In particolare, per Nourzine la mancanza di precisa collocazione temporale delle cessioni ha fatto applicare il criterio favorevole all'imputato (art. 531 c.p.p., comma 2) e la Corte ha pronunciato che non doversi procedere. La Corte ha inoltre affermato che, essendo intervenuta la causa estintiva, è superfluo esaminare altri profili di merito o vizi della motivazione; non sono sussistenti i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di rilevare d'ufficio cause estintive dei reati sopravvenute successivamente alla sentenza impugnata e stabilisce le condizioni per la meritevole pronuncia di non doversi procedere o di assoluzione di merito; nel caso in esame è stata usata per dichiarare estinti i reati per prescrizione.
art. 531 cod. proc. pen., comma 2
Applicato nella fattispecie per il principio che, in caso di dubbio circa il tempus commissi delicti, il termine di prescrizione va computato favorevolmente all'imputato; ciò ha giustificato la pronuncia di "non doversi procedere" rispetto alle cessioni non collocate in preciso arco temporale.
artt. 157 e 158 cod. pen.
Norme richiamate nella doglianza difensiva (violazione denunciata dalla difesa), ma la Corte di legittimità non ha approfondito tali censure perché ha ritenuto prevalente e prevalente la causa estintiva per prescrizione; quindi non è emersa un'interpretazione sostanziale specifica delle stesse nel provvedimento.
Massime di principio
- Se, in sede di legittimità, risulta intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione) successivamente alla sentenza impugnata, la Corte può rilevarla d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e pronunciare l'annullamento senza rinvio.
- Quando la datazione temporale di un fatto è incerta e ciò incide sulla prescrizione, il termine deve essere computato a favore dell'imputato (principio favor rei; art. 531 c.p.p., comma 2): può conseguire la dichiarazione che non si deve procedere per estinzione del reato.
- L'esistenza di una causa estintiva sopravvenuta rende superfluo l'accertamento di altri profili di merito o di eventuali vizi processuali: la causa estintiva prevale e comporta l'immediata applicazione dell'effetto estintivo.
- La rilevazione d'ufficio della prescrizione in Cassazione può determinare l'annullamento senza rinvio anche se rimangono censure di prova o di motivazione; le doglianze sulla valutazione dei testimoni non impediscono l'estinzione del reato per prescrizione.
- La pronuncia di assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede condizioni specifiche e non è automatica: se mancano elementi per ritenere l'innocenza manifesta, il giudice si limita a dichiarare l'estinzione per prescrizione.
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