Sentenza del 24/05/2018 n. 2373 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Appello - Contumacia in primo grado - Proponibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che la mancata costituzione dell'Agente della riscossione nel giudizio di primo grado non impedisce la proposizione dell'appello. La contumacia non determina, di per sé, acquiescenza alla decisione né perdita del diritto di impugnare, purché siano rispettati i requisiti e i termini previsti per l'appello.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per l'Agente della riscossione, rimasto contumace e non costituitosi nel giudizio di primo grado, di proporre appello contro la decisione sfavorevole. La questione era quindi se la mancata partecipazione al primo grado comportasse una preclusione all'impugnazione.
Norme richiamate
Principi processuali in materia di impugnazione nel processo tributario
La mancata costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione nel procedimento di primo grado non preclude affatto la proposizione dell'appello.
La parte rimasta contumace in primo grado conserva il diritto di impugnare la sentenza, salvo che ricorrano specifiche cause di inammissibilità o decadenza previste dalla legge.
Cassazione civile, sentenze n. 24992/2006, n. 3449/2009 e n. 15966/2013
I precedenti confermano che la contumacia nel primo grado non equivale a rinuncia all'impugnazione e non impedisce la proposizione dell'appello.
Massime di principio
- La mancata costituzione in primo grado non comporta automaticamente la perdita del diritto di proporre appello.
- La parte contumace può contestare la decisione di primo grado, purché l'impugnazione sia proposta nei termini e con le forme previste.
- La contumacia non equivale ad acquiescenza: per escludere l'impugnazione occorre una rinuncia espressa o un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare, nei casi previsti dalla legge.
- Resta necessario verificare autonomamente la tempestività dell'appello, la legittimazione dell'impugnante e il rispetto dei requisiti formali dell'atto.
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