Cassazione Penale, Sentenza n. 21094/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo: violazione degli artt. 157, 160 e 161 c.p. per mancata declaratoria di prescrizione. Il ricorrente deduce che, avendo il reato (truffa, art. 640 c.p.) massimo edittale di 3 anni aumentato di due terzi ai sensi dell'art. 99, comma 4 (recidiva specifica e reiterata) si arriva a 5 anni; il termine di prescrizione previsto dall'art. 157 per quella pena è di 6 anni e, ai sensi dell'art. 161 comma 2, va aumentato di due terzi (per atti interruttivi e per la recidiva), raggiungendo così 10 anni. Il reato commesso il 25/01/2015 sarebbe quindi prescritto il 25/01/2025; aggiungendo i 46 giorni di sospensione per il rinvio d'udienza legato al COVID-19, la prescrizione si sarebbe perfezionata il 12/03/2025, anteriore alla sentenza impugnata del 29/10/2025.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione: pena edittale max per la truffa 3 anni, aumentata di due terzi per la recidiva ai sensi dell'art. 99/4 a 5 anni; il termine di prescrizione ex art. 157 è di 6 anni; ai sensi dell'art. 161, comma 2, tale termine va aumentato di due terzi per effetto degli atti interruttivi e della recidiva (portando il termine a 10 anni). Con l'aggiunta dei 46 giorni di sospensione per il periodo COVID-19 rilevante, la prescrizione si è perfezionata il 12/03/2025. Pertanto il reato è estinto per prescrizione e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa)
Fornisce la pena edittale di base (massimo di 3 anni di reclusione) dalla quale si determinano i termini di prescrizione.
art. 99, comma 4 cod. pen. (recidiva specifica e reiterata)
Stabilisce l'aumento di due terzi del massimo edittale in presenza di recidiva specifica e reiterata; applicato al massimo di 3 anni porta a 5 anni.
art. 157 cod. pen. (tempo necessario per la prescrizione)
Indica il tempo necessario alla maturazione della prescrizione in relazione alla pena edittale massima risultante; per la pena massima di 5 anni il tempo base indicato dalla Corte è di 6 anni.
art. 161, comma 2 cod. pen. (aumenti per atti interruttivi e altre cause)
Consente di aumentare del tempo necessario alla prescrizione di due terzi per effetto di atti interruttivi e della presenza della recidiva prevista dall'art. 99/4; applicando l'aumento al tempo base di 6 anni si ottengono 10 anni complessivi.
art. 160 cod. pen.
Richiamato nel ricorso ma non decisivo nella motivazione: disciplina rapporti e criteri tra aumenti e casi particolari di calcolo dei termini di prescrizione.
art. 83, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 7 lett. g) e comma 9
Predispone la sospensione dei termini processuali per effetto della emergenza COVID-19; la Corte ha applicato la giurisprudenza delle Sezioni Unite per determinare l'entità della sospensione applicabile al caso concreto (46 giorni).
Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020 (massima giurisprudenziale)
«in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo. (...) i periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate"
Chiarisce come calcolare la sospensione dei termini di prescrizione per i rinvii d'ufficio legati alle due fasi dell'emergenza COVID-19; i periodi si sommano solo se l'udienza è stata fissata in entrambi i periodi. Applicato al caso, la sospensione riconosciuta è stata di 46 giorni.
Massime di principio
- Per calcolare la prescrizione occorre partire dalla pena edittale massima prevista per il reato e tener conto di eventuali aumenti determinati dalla recidiva (art. 99) prima di applicare l'art. 157 che fissa il tempo base della prescrizione.
- Gli aumenti previsti dall'art. 161 (ad esempio l'incremento del tempo di prescrizione di due terzi per atti interruttivi o per cause previste dalla legge) si applicano sul tempo necessario indicato dall'art. 157 dopo aver determinato il corretto massimo edittale.
- Le sospensioni derivanti da eventi straordinari (es. disposizioni COVID-19, art. 83 d.l. n. 18/2020) devono essere calcolate con le regole interpretative delle Sezioni Unite: i periodi di sospensione previsti dalle diverse fasi si sommano solo se l'udienza è stata fissata in entrambi i periodi previsti dalla norma.
- Se, dopo il calcolo degli aumenti e delle sospensioni, la prescrizione risulta già intervenuta alla data della decisione impugnata, la Corte di cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
- Nelle impugnazioni basate sulla prescrizione è essenziale documentare con precisione le date dei fatti, degli atti interruttivi e dei rinvii d'udienza, nonché applicare in ordine corretto gli aumenti previsti dalle norme per evitare conteggi errati.
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