Cassazione Penale, Sentenza n. 2910/2022 del 26/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per errata qualificazione giuridica del fatto: sosteneva che la condotta contestata dovesse essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (o comunque non estorsione) poiché sarebbe stata diretta al soddisfacimento di un preteso diritto di proprietà sul motociclo, essendo state pagate da lui le rate del finanziamento; con motivo aggiunto richiamava la giurisprudenza Sez. U (Filardo) sul discrimine tra legittima pretesa e richiesta estorsiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di specificità dei motivi, rilevando che la difesa non si è confrontata puntualmente con la motivazione dei giudici di merito e ha in realtà sollecitato una rivalutazione del materiale probatorio, cosa non consentita in sede di legittimità. La Cassazione ha richiamato la conformità tra primo e secondo grado ("doppia conforme") e ritenuto adeguata la motivazione che aveva qualificato la condotta come estorsione ai sensi dell'art. 629 c.p., in relazione alla violenza e alle minacce ripetute e alla dinamica dei fatti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
delitto di cui all'art. 629 cod. pen.
La condotta è stata qualificata come estorsione: la Corte di merito ha ritenuto che la violenza e le minacce ripetute volte a costringere la persona offesa alla consegna del motociclo evidenziassero il dolo estorsivo e non un legittimo esercizio di un diritto.
art. 393 cod. pen.
richiesta di riqualificazione ex art. 393 cod. pen.
La difesa invocava la possibile riqualificazione del fatto; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale questione fosse sostanzialmente una rivalutazione delle prove e non fosse stata specificamente e adeguatamente contestata in sede di ricorso.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al vizio di specificità del motivo di ricorso: la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle del ricorso comporta l'inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha osservato che il silenzio del giudice su una specifica deduzione non è censurabile se la motivazione complessiva esclude implicitamente quella prospettazione; in tal modo non sussiste il vizio previsto da tale norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione e per la determinazione della sanzione equitativa di euro 3.000,00 a carico del ricorrente in relazione all'inammissibilità del ricorso per colpa nella determinazione della causa.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02
La Corte ha richiamato i criteri di Filardo: il dolo di estorsione può essere desunto da elementi indiziari e dalla speciale veemenza della violenza o delle minacce; tali elementi, rilevati nei fatti di causa, supportano la qualificazione come estorsione.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi chiaramente con la motivazione impugnata: la genericità o la mancanza di correlazione con le argomentazioni del giudice di merito determinano l'inammissibilità del ricorso (art. 591 c.p.p.).
- La Corte di cassazione non può rivedere la valutazione del merito e le risultanze probatorie: chiedere una diversa lettura delle prove equivale spesso a motivo inammissibile.
- La qualificazione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dalla direzione del dolo e dal contenuto della condotta: violenza/pressione con veemenza e minacce continuate sono indici del dolo estorsivo (criteri Filardo).
- Quando sentenza di primo grado e sentenza di appello concordano nella valutazione probatoria ("doppia conforme"), è molto difficile ottenere l'annullamento in Cassazione se non si dimostra un vizio formale o di diritto chiaro.
- Se il ricorrente non produce elementi nuovi e significativi contrari alla ricostruzione dei fatti (es. prove documentali sulla disponibilità delle somme), il giudice di legittimità tende a ritenere adeguata la motivazione dei giudici di merito.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di pagare le spese processuali e sanzioni equitative (art. 616 c.p.p.).
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